Sentenza del 06/04/2016 n. 6670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM e dell'imposta di registro, del valore di un immobile sito in Roma, dichiarato in Lire 17.000.000 e accertato dall'Ufficio in Lire 100.000.000. I giudici di merito avevano inizialmente ridotto il valore a Lire 22.000.000. La Commissione Tributaria Centrale aveva invece accolto il ricorso dell'Ufficio, ritenendo inapplicabile il criterio di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, e così confermando sostanzialmente il valore di Lire 100.000.000. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, che la CTC avesse oltrepassato i propri limiti decidendo direttamente una lite estimativa, nonostante il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26 le vietasse di effettuare valutazioni di merito sul valore del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura riguardasse in realtà una falsa applicazione della disciplina sulla valutazione automatica e non il vizio processuale denunciato. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTC, non potendo decidere direttamente una lite estimativa, non avrebbe potuto consolidare il valore di Lire 100.000.000 mediante il semplice accoglimento dell'impugnazione dell'Ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, alla quale è stato demandato anche il regolamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
criterio della determinazione automatica del valore
La Corte rileva che la questione sull'applicabilità del criterio automatico era stata trattata dalla CTC, ma precisa che tale questione non risolveva comunque il problema della concreta determinazione del valore dell'immobile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22
La norma, applicabile ratione temporis, riguarda l'ammissibilità dell'impugnazione e la necessità che l'atto di appello contesti effettivamente la ratio decidendi della decisione impugnata. Il relativo motivo è stato però dichiarato inammissibile perché la censura riguardava sostanzialmente la falsa applicazione della disciplina sulla valutazione automatica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26
divieto di decidere liti estimative
La Commissione Tributaria Centrale non poteva sostituire o determinare autonomamente il valore estimativo dell'immobile. Se riteneva errata la decisione precedente, avrebbe dovuto rispettare i limiti della propria competenza e disporre il rinvio, senza consolidare automaticamente il valore accertato dall'Ufficio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 29, comma 1
Quando la controversia richiede una valutazione estimativa non consentita al giudice adito, deve essere disposto il giudizio di rinvio al giudice competente, anziché essere definita direttamente nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 76
La disposizione è stata richiamata per individuare nella Commissione Tributaria Regionale del Lazio il giudice competente per il rinvio dopo la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda la stima o la congruità del valore di un bene, il giudice che non ha competenza a decidere liti estimative non può determinare direttamente il valore né confermare automaticamente quello dell'Ufficio.
- Se il giudice ritiene inapplicabile un criterio automatico di determinazione del valore, deve comunque assicurare che il valore sia accertato dal giudice competente attraverso una valutazione di merito, normalmente mediante rinvio.
- L'accoglimento dell'impugnazione dell'Amministrazione non può produrre indirettamente la conferma del valore massimo accertato quando ciò equivale, nella sostanza, a decidere una lite estimativa vietata.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: una contestazione relativa all'errata applicazione di una norma sostanziale non può essere presentata come semplice violazione di una regola processuale.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: elimina la decisione viziata e impone un nuovo esame della controversia secondo i principi indicati dalla Corte.
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