Cassazione Penale, Sentenza n. 6589/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Genova (12/04/2023) che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Genova riconoscendo circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena per i reati di tentativo di rapina e lesioni personali aggravate in continuazione. Il motivo principale è l'omessa motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena: la difesa aveva proposto specifico motivo chiedendo la concessione della sospensione (ricorrente incensurato, pentimento, scuse alla persona offesa), ma la Corte di appello non ha dato risposta su tale questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa motivazione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa all'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova affinché risponda specificamente al motivo di gravame sulla sospensione condizionale. La decisione è stata presa il 16/01/2024; il Pubblico ministero aveva chiesto annullamento con rinvio e la difesa si è associata.
Norme richiamate
art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
Sebbene la norma non sia testualmente riportata nella motivazione, la questione riguardava la concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che, attesa la specifica sollecitazione difensiva, la corte di merito dovesse esprimersi sul presupposto e sull'opportunità della sospensione, e l'omessa risposta costituisce vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Quando la difesa solleva in modo specifico e articolato una questione (es. richiesta di sospensione condizionale), il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente; il silenzio o l'omessa motivazione su tale punto è vizio rilevante.
- L'annullamento per omessa motivazione può essere limitato alla specifica questione non trattata e comportare rinvio a diverso collegio per nuova decisione su quel punto.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti o la riduzione della pena non esonera il giudice dall'esaminare separatamente requisiti e condizioni per istituti sospensivi come la sospensione condizionale.
- In casi simili è utile che la difesa formuli motivi di gravame chiari e specifici sulla concessione di benefici (es. prova di ravvedimento, incensuratezza) poiché la specificità obbliga il giudice a motivare.
- La pronuncia di annullamento con rinvio non pregiudica il merito della concessione: la nuova sezione dovrà valutare il diritto all'istituto alla luce degli elementi di fatto e di diritto già acquisiti.
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