Sentenza n. 4150/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione di Roma, datato 09.09.2025 (prot. Comunicazione M_IT PR_RMSUI 00139592) e comunicato, in data 17 settembre 2025,al domicilio di posta elettronica indicato dal ricorrente doc 01 decreto rigetto domanda emersione.pdf, con il quale è stato decretato il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, presentata in data 13agosto 2020 (domanda. N. RM4707118611) dalla Sig.ra Valeria Iannone, in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 103 comma I° del D.L. 43/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma che aveva respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare presentata nel 2020 in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La vicenda amministrativa era caratterizzata da una discrasia sull'identità del lavoratore, che aveva generato dubbi nell'esame dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha preso atto della comunicazione depositata dal ricorrente, dalla quale risultava la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per la definizione del procedimento oggetto di causa. Ha quindi ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. La definizione in rito e la peculiarità della vicenda hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disposizione richiamata quale base normativa della domanda di emersione del lavoro irregolare.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nella definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la definizione del procedimento oggetto di impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso, quando dal testo della decisione emerga che la prosecuzione del giudizio non è più necessaria per ottenere una concreta utilità.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la controversia presenta peculiarità fattuali, quali una discrasia sull'identità del lavoratore che abbia ragionevolmente inciso sull'esame della domanda amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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