Sentenza n. 3900/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del giudizio di inidoneità per il rinnovo della patente di guida di categoria C emesso dalla Commissione Medica Locale di -OMISSIS- in data 17 luglio 2024 e comunicato in pari data al ricorrente; -di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al rinnovo della patente di guida di categoria C, emesso dalla Commissione Medica Locale per la persistente assunzione di farmaci antiepilettici
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso il 17 luglio 2024 dalla Commissione Medica Locale, deducendo la violazione e l'errata applicazione dell'art. 119 del Codice della strada, del d.P.R. 495/1992 e della disciplina tecnica di recepimento delle direttive europee sulle patenti di guida, nonché la violazione dell'art. 24 Cost. Ha sostenuto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato la disciplina relativa al Gruppo 2, invece di considerare la specifica ipotesi della crisi epilettica provocata, e che avrebbe dovuto valutare la documentazione sanitaria prodotta e il precedente giudizio della stessa Commissione del 2019. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti e di istruttoria, nonché violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto e contraddittorietà della motivazione. L'ASST ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e ha difeso la legittimità del giudizio medico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASST e ha accolto quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponendone l'estromissione: la Commissione Medica Locale è qualificata come organo tecnico regionale, istituito presso i servizi medico-legali dell'azienda sanitaria e collegato alla competenza regionale di nomina, sicché il giudizio impugnato è imputabile all'ASST e non al Ministero. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La disciplina applicabile al Gruppo 2, comprendente la patente C, esclude il conseguimento o rinnovo della patente quando il soggetto, pur libero da crisi da almeno dieci anni, sia ancora sottoposto a terapia antiepilettica. Il giudice ha richiamato l'art. 119 del Codice della strada, il d.m. 30 novembre 2010 e l'allegato III al d.lgs. 59/2011, rilevando che il ricorrente assumeva farmaci antiepilettici dal 2014 e non aveva quindi maturato il requisito dei dieci anni senza terapia. La legittimità del giudizio è stata ulteriormente corroborata dal quadro clinico risultante dalla risonanza del febbraio 2024, che aveva evidenziato un incremento dimensionale di un'alterazione cerebrale e richiesto ulteriori controlli. Sono state quindi respinte le censure di erronea applicazione normativa, difetto di istruttoria e motivazione. È stata altresì esclusa la domanda risarcitoria, in quanto collegata a un provvedimento ritenuto legittimo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 285/1992
Prevede la certificazione medica necessaria per il rilascio e il rinnovo della patente di guida e per le ipotesi di revisione della patente.
art. 229 d.lgs. 285/1992
Attribuisce al decreto ministeriale il recepimento delle direttive europee nelle materie disciplinate dal Codice della strada.
d.P.R. 495/1992
Disciplina, tra l'altro, l'organizzazione e la composizione delle Commissioni Mediche Locali, istituite presso i servizi medico-legali delle aziende sanitarie.
allegato III al d.m. 30 novembre 2010
Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
Per le patenti del Gruppo 2, comprendente la categoria C, la libertà dalle crisi per dieci anni non è sufficiente se il conducente continua ad assumere farmaci antiepilettici.
allegato III al d.lgs. 59/2011, punto D.5
Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
Conferma il requisito cumulativo dell'assenza di crisi e dell'assenza di terapia antiepilettica per il rinnovo delle patenti del Gruppo 2.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione al difetto e alla contraddittorietà della motivazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida di categoria C, rientrante nel Gruppo 2, la libertà da crisi epilettiche per almeno dieci anni deve accompagnarsi all'assenza di trattamento con farmaci antiepilettici per l'intero periodo; la prosecuzione della terapia impedisce il riconoscimento dell'idoneità.
- La Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità alla guida è un organo tecnico regionale istituito presso i servizi medico-legali dell'azienda sanitaria; il giudizio medico è pertanto imputabile all'azienda sanitaria e non al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che difetta di legittimazione passiva nel relativo giudizio.
- La disciplina più rigorosa prevista per il Gruppo 2 è giustificata dall'interesse pubblico alla sicurezza stradale, poiché le crisi epilettiche o le alterazioni improvvise dello stato di coscienza possono costituire un grave pericolo durante la guida di veicoli a motore.
- La legittimità del giudizio di non idoneità alla guida può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione del quadro clinico documentata dagli accertamenti sanitari più recenti, ove essa confermi l'assenza dei presupposti tecnici per il rinnovo della patente.
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