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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23212/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta a Guarino ritenendo illegittima la procedura per mancata comunicazione formale della convocazione al Consiglio di Disciplina e per la conseguente lesione del diritto di difesa. Il D.A.P. ha sostenuto che la normativa (art. 81 Reg. esec. ord. pen.) non impone una forma particolare per la convocazione (principio di libertà delle forme), che il contraddittorio si era regolarmente instaurato e che la presenza del detenuto davanti al Consiglio dimostrava la sua effettiva convocazione e la possibilità di difendersi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che il Tribunale di Sorveglianza aveva introdotto obblighi formali non previsti dalla norma (convocazione scritta e rispetto di un termine minimo per la comparizione). Ha richiamato l'art. 81 DPR 230/2000 nel senso che è ammessa anche la contestazione orale se effettuata in presenza del Comandante del reparto, e ha sottolineato la finalità procedurale di rapidità prevista dall'art. 81 (contestazione entro 10 giorni dal rapporto e Consiglio entro i successivi 10 giorni). Inoltre la Corte ha rilevato che il contraddittorio effettivamente si era instaurato perché il detenuto era stato convocato e aveva reso dichiarazioni, e che eventuali nullità relative alla convocazione sono sanabili per comparizione/accettazione (richiamo in via analogica agli artt. 183 e 184 cod. proc. pen.) e che le eccezioni sul diritto di difesa devono essere mosse tempestivamente (art. 182 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • D.P.R. 230/2000, art. 81 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    L'art. 81 garantisce il diritto di difesa del detenuto mediante una procedura rapida (contestazione entro 10 giorni dal rapporto e riunione del Consiglio entro i successivi 10 giorni). Consente anche la contestazione orale se svolta alla presenza del Comandante del reparto; non impone la convocazione scritta né un termine minimo per la convocazione davanti al Consiglio di Disciplina.

  • Codice di procedura penale, art. 182

    Richiamato per il principio che le nullità processuali devono essere eccepite tempestivamente (ad es. all'apertura dell'udienza); omissioni non contestate in tempo utile possono essere considerate come acquisite.

  • Codice di procedura penale, art. 183

    La nullità è sanata se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto e si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato; la Corte ha richiamato questo principio quale criterio di sanatoria delle carenze formali se il detenuto ha partecipato e difeso.

  • Codice di procedura penale, art. 184

    La nullità di una citazione o di un avviso è sanata se la parte interessata è comparsa; la Corte ha applicato analogicamente tale principio alla convocazione davanti al Consiglio di Disciplina, ritenendo sanata la carenza formale dalla presenza e partecipazione del detenuto.

Massime di principio

  • La convocazione del detenuto davanti al Consiglio di Disciplina non necessita, di per sé, di una forma scritta: la normativa ammette la libertà delle forme e anche la contestazione orale, se svolta secondo i criteri previsti (ad esempio alla presenza del Comandante del reparto).
  • Il procedimento disciplinare previsto dall'art. 81 DPR 230/2000 è orientato alla rapidità: la contestazione dell'addebito e la riunione del Consiglio devono avvenire in tempi brevi (di norma entro i termini indicati dalla norma), e la necessità di rapidità può giustificare forme meno formali di convocazione.
  • Una mancata formalità di convocazione può essere sanata se il detenuto è effettivamente comparso e ha potuto esercitare il diritto di difesa (applicazione analogica degli artt. 183-184 c.p.p.); quindi l'assenza di una convocazione scritta non comporta automaticamente l'annullamento della sanzione se il contraddittorio si è svolto.
  • Le nullità e le violazioni del diritto di difesa devono essere contestate tempestivamente (ad esempio all'apertura dell'udienza); il mancato rilievo immediato può comportare decadenza dall'eccezione.
  • Il giudice non può imporre obblighi formali non previsti dalla legge o dal regolamento: l'interpretazione delle forme di convocazione deve restare ancorata a quanto effettivamente previsto dalla normativa vigente e alla finalità di garantire il contraddittorio.

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