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Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento del Comune di Carrù prot. n. 13784 del 28.11.2024, comunicato in pari data, con cui è stata riscontrata negativamente la nota del ricorrente pervenuta al Comune al prot. 12744/2024 del 11.11.2024 recante la richiesta di verifica della legittimità della SCIA n. 58/2024 del 06.05.2024 presentata dai controinteressati ed avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione edilizia per opere consistenti in adeguamento locali, cambio di destinazione d’uso e sopraelevazione di un immobile di loro proprietà, e di conseguenza, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per la conseguente condanna del Comune di Carrù ad adottare gli occorrenti provvedimenti di sospensione cautelare dei lavori di sopraelevazione oggetto della SCIA n. 58/2024, di divieto di prosecuzione degli stessi e di rimozione degli effetti dannosi, con espressa riserva di agire per il risarcimento danni. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato dai controinteressati in data 17.02.2025: - dell'art. 4.2, comma 17, lett. d) delle NTA di piano regolatore, in uno con la Tavola n. “04” di P.R.G., così come risultanti dalla variante strutturale di piano n. 8, approvata con deliberazione di Giunta regionale in data 10.10.2002, n. 167.

Giustizia amministrativa202401806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di intervento sulla SCIA relativa a lavori di ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso e sopraelevazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha ritenuto legittima la SCIA presentata dai proprietari dell'immobile frontista. Il fabbricato, sito nel centro storico e prospiciente una strada pubblica stretta, prevedeva, per una porzione arretrata, il rifacimento della copertura con cordolo di 20 cm e inversione a specchio della falda, e, per una porzione a filo strada, una sopraelevazione con creazione di un nuovo alloggio. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 22, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 2.2 e 4.2 delle NTA del PRG e degli artt. 1 e 19 l. 241/1990, nonché travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria: secondo il ricorrente, la porzione arretrata avrebbe comportato un aumento di quota e volumetria non consentito dalla ristrutturazione di tipo A, mentre la sopraelevazione della porzione a filo strada avrebbe dovuto rispettare le distanze di 5 metri dai confini e 10 metri dalle pareti finestrate antistanti. Il secondo motivo deduceva inoltre che la sopraelevazione richiedesse previamente uno strumento urbanistico esecutivo e che, in mancanza di esso, non potesse essere realizzata mediante SCIA, trattandosi di intervento di ristrutturazione pesante con incremento volumetrico. I controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso e, con ricorso incidentale, hanno impugnato l'art. 4.2, comma 17, lett. d), delle NTA e la tavola 04 del PRG, sostenendo che l'obbligo di rispettare le distanze sarebbe incompatibile con l'art. 879, comma 2, c.c. e irragionevole, e che sarebbe sproporzionata e aggravatoria la previa imposizione di uno strumento urbanistico esecutivo per la sopraelevazione di un singolo immobile in area già urbanizzata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività. In presenza di SCIA il terzo non può impugnare direttamente la SCIA né chiedere al giudice l'accertamento della sua illegittimità, ma deve sollecitare i poteri di controllo dell'amministrazione e, in caso di diniego espresso, impugnare quest'ultimo; pertanto il termine decorre dalla comunicazione del diniego comunale. La censura relativa alla porzione arretrata è stata respinta: il cordolo di 20 cm era espressamente consentito dalle NTA per il rifacimento del tetto negli edifici soggetti a ristrutturazione di tipo A e l'inversione a specchio della pendenza non determinava aumento significativo di volume secondo gli elaborati progettuali. Le contestazioni sulle opere effettivamente realizzate non erano rilevanti, poiché il giudizio riguardava la conformità dell'intervento dichiarato nella SCIA. Sono state invece accolte le censure relative alla porzione a filo strada, soggetta a ristrutturazione di tipo B. L'art. 4.2, comma 17, lett. d), delle NTA imponeva espressamente, anche per la sopraelevazione ammessa dalla tavola 4.0, il rispetto delle distanze minime di 5 metri dai confini e di 10 metri dalle pareti finestrate antistanti, nonché la previa adozione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all'intera unità edilizia. La presenza della strada pubblica interposta non escludeva tali obblighi, poiché le NTA stabilivano il rispetto delle distanze anche quando tra gli edifici fossero interposte vie o piazze pubbliche. È stato assorbito il profilo subordinato relativo alla necessità del permesso di costruire. Il ricorso incidentale è stato esaminato e respinto: l'art. 879, comma 2, c.c. deroga soltanto alla distanza civilistica tra costruzioni prevista dall'art. 873 c.c., senza impedire alle norme urbanistiche di imporre ulteriori distanze poste a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio. Non è stata ritenuta manifestamente irragionevole la prevalenza della prescrizione normativa sulle indicazioni grafiche incompatibili della tavola di piano, né l'obbligo di piano esecutivo per un singolo immobile in area già urbanizzata, trattandosi di scelta pianificatoria ampiamente discrezionale, funzionale anche al riordino dell'abitato, al raccordo con il contesto e alla verifica dell'impatto sulle opere di urbanizzazione. Il provvedimento comunale è stato quindi annullato limitatamente alla parte in cui aveva ritenuto legittima la SCIA per la porzione assoggettata a ristrutturazione di tipo B. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Se il testo della norma è citato, il terzo pregiudicato dall'altrui intervento edilizio può sollecitare il potere di controllo dell'amministrazione; il testo richiama in particolare i commi 3, 4 e 6-ter.

    In presenza di SCIA, il terzo leso deve rivolgersi previamente all'amministrazione; contro il diniego espresso può proporre azione di annullamento, mentre contro l'inerzia può agire avverso il silenzio-inadempimento.

  • art. 31 c.p.a.

    È indicato come rimedio esperibile contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione sulla sollecitazione del terzo a esercitare i poteri di controllo sulla SCIA.

  • art. 29 c.p.a.

    È indicato come base dell'impugnazione del provvedimento espresso con cui l'amministrazione nega l'intervento sulla SCIA.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine per la sollecitazione del potere comunale è stato ritenuto tempestivo anche rispetto all'eventuale esercizio dei poteri di autotutela.

  • art. 2.2 NTA del PRG

    Devono essere rispettate le distanze minime tra fabbricati fissate dalle norme anche qualora tra gli stessi siano interposte piazze e vie pubbliche.

    La disciplina generale sulle distanze si applica anche in presenza di strade pubbliche interposte, con rinvio, per il centro storico, alle disposizioni specifiche di zona.

  • art. 2.3 NTA del PRG

    Per il centro storico, le distanze dai confini sono regolate dalle norme specifiche della relativa zona urbanistica.

  • art. 3.8.1 NTA del PRG

    La ristrutturazione edilizia di tipo A riguarda interventi che, pur con modificazioni, integrazioni e sostituzioni anche strutturali, non configurino significativi aumenti di superfici e volumi.

    Il rifacimento del tetto con cordolo di 20 cm e inversione a specchio della pendenza resta compatibile con la ristrutturazione di tipo A quando non comporta un aumento significativo della volumetria.

  • art. 4.2, comma 15, NTA del PRG

    In caso di rifacimento del tetto è consentita l'apposizione di un cordolo di cm. 20 di altezza sui muri perimetrali per esigenze statiche.

    La disposizione legittima il cordolo statico di 20 cm sulla porzione dell'edificio soggetta a ristrutturazione di tipo A.

  • art. 3.8.2 NTA del PRG

    La ristrutturazione edilizia di tipo B può configurare variazioni di superficie utile e di volume.

    La tipologia consente ampliamenti e sopraelevazioni, ma nei limiti e alle condizioni specificamente stabiliti dall'art. 4.2, comma 17.

  • art. 4.2, comma 17, lett. b) e d), NTA del PRG

    La sopraelevazione è consentita per gli edifici individuati sulla tavola 4.0; l'intervento è sottoposto a strumento urbanistico esecutivo esteso almeno all'intera unità edilizia e deve garantire una distanza minima di mt. 5,00 dai confini e di mt. 10,00 da pareti finestrate antistanti.

    L'ammissibilità grafica della sopraelevazione non esonera dal rispetto delle condizioni normative, che comprendono distanze minime e previa pianificazione esecutiva.

  • art. 879, comma 2, c.c.

    La deroga per gli edifici confinanti con piazze e vie pubbliche riguarda la distanza civilistica tra costruzioni ex art. 873 c.c.; non esclude l'applicazione di ulteriori distanze stabilite da norme urbanistiche o regolamentari per interessi pubblici.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    È richiamato quale disciplina posta a tutela dell'ordinato sviluppo urbanistico, distinta dalla disciplina civilistica dei rapporti di vicinato.

Massime di principio

  • In materia di SCIA edilizia, il terzo che si ritenga leso non può impugnare direttamente la segnalazione né chiedere al giudice di accertarne autonomamente l'illegittimità; deve prima sollecitare i poteri di controllo dell'amministrazione e può impugnare il diniego espresso o agire contro il silenzio-inadempimento. In caso di diniego espresso, la tempestività del ricorso si valuta dalla conoscenza di tale diniego, non dalla mera conoscenza dei lavori o dall'apposizione del cartello di cantiere.
  • Le distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali possono perseguire finalità di ordinato sviluppo del territorio ulteriori rispetto alla tutela dei rapporti di vicinato. Pertanto, la deroga dell'art. 879, comma 2, c.c. per gli edifici confinanti con vie o piazze pubbliche non impedisce l'applicazione di distanze urbanistiche o regolamentari più rigorose.
  • Quando le norme tecniche di attuazione subordinano una sopraelevazione al rispetto di specifiche distanze dai confini e dalle pareti finestrate, tali condizioni si applicano anche se la tavola grafica del piano individua l'edificio come astrattamente sopraelevabile e anche se tra gli edifici è interposta una strada pubblica.
  • La previsione di uno strumento urbanistico esecutivo può essere legittimamente imposta anche per la sopraelevazione di un singolo edificio in un'area già edificata e urbanizzata, poiché la scelta rientra nella discrezionalità pianificatoria e può essere giustificata dall'esigenza di coordinare l'intervento con il contesto, riordinare l'abitato e verificare l'impatto sulle opere di urbanizzazione.
  • In caso di contrasto tra una prescrizione normativa generale delle NTA e una specifica indicazione grafica incompatibile della tavola di piano, prevale la prescrizione normativa, salvo che sia dimostrata la sua manifesta irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiTutela del terzoSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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