Cassazione Penale, Sentenza n. 37241/2025 del 14/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca ex art. 299 c.p.p. della misura interdittiva di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio (responsabile ufficio "gestione del territorio" del Comune di Bolzano), contestata in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 416-bis.1 e 615-ter c.p. La censura principale era di carenza/meramente apparente motivazione sul punto dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: il Tribunale avrebbe dato eccessivo rilievo a condotte risalenti (2020 e 2018) senza considerare il mutamento del contesto, la evoluzione della persona e la perdita di possibilità di rapporto con la P.A. conseguente alle misure interdittive sui coindagati. Inoltre si contestava l'assunto secondo cui il reato associativo sarebbe permanente e quindi automaticamente idoneo a giustificare la misura cautelare, chiedendo invece la valutazione di specifici elementi di attualità della minaccia di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: ha distinto la valutazione del "tempo" fra la fase genetica (applicazione della misura) e la fase di esecuzione/revoca; nella fase di revoca (art. 299 c.p.p.) il tempo trascorso dalla commissione del fatto non può essere valutato nuovamente se non sono allegati fatti sopravvenuti che modifichino il quadro fattuale originario. Nel caso di specie la difesa non ha indicato elementi sopravvenuti idonei a scardinare il precedente giudizio di attualità delle esigenze cautelari; al contrario il Tribunale aveva adeguatamente motivato il concreto e attuale pericolo di reiterazione, collegandolo al modus operandi, alla natura funzionale dei reati rispetto all'ufficio e alla reale possibilità di replicare le condotte se l'accesso alla funzione fosse consentito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare: la Corte afferma che nella fase di revoca il giudice non può rimettere in discussione la valutazione originaria se non emergono fatti sopravvenuti idonei a modificare le esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Requisito dell'attualità del pericolo: va valutato con una prognosi sulla possibilità di reiterazione, considerando modalità della condotta, personalità dell'agente e contesto socio-ambientale; l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 3)
Riferimento alle regole sull'applicazione delle misure cautelari (presunzioni e oneri probatori): la Corte ricorda orientamenti contrastanti sulla rilevanza del tempo nella fase di applicazione, ma sottolinea che la presunzione relativa (specie per misure custodiali) può essere superata solo con elementi specifici.
art. 416 cod. pen.
Fattispecie di associazione: la Corte osserva che non sempre la qualificazione di reato 'permanente' basta da sola a fondare la misura in sede di revoca; tuttavia, quando il nesso funzionale tra incarico pubblico e modalità ripetute di abuso è provato, la valutazione del pericolo di reiterazione può essere ritenuta fondata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata come aggravante/elemento qualificante della gravità delle condotte; la giurisprudenza distingue la tendenziale stabilità dei sodalizi 'mafiosi' (416-bis) dalla situazione delle associazioni semplici, ma la Corte ammette che per reati con connotazione associativa occorre comunque valutare specifici elementi di persistenza.
art. 615-ter cod. pen.
Reato di accesso abusivo a sistemi informatici: citato come fatto contestato (2018) che concorre alla valutazione complessiva delle condotte e del modus operandi dell'indagata.
art. 323 cod. pen.
Abuso d'ufficio: richiamato nel contesto delle condotte funzionali all'esercizio di pubbliche funzioni, come elemento che contribuisce a comprovare la ripetitività e la natura funzionale degli illeciti contestati.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la ricorrente aveva dedotto violazione ai sensi di tali letture, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate.
Massime di principio
- La rilevanza del tempo decorso tra i fatti e l'applicazione della misura è diversa a seconda della fase: nella fase di applicazione il giudice deve motivare tenendo conto del tempo trascorso; nella fase di revoca (art. 299 c.p.p.) il tempo non basta da solo: è necessario allegare fatti sopravvenuti che modifichino il quadro originario.
- In richieste di revoca di misure interdittive per pubblici ufficiali, il giudice valuta il nesso funzionale tra l'incarico e la possibilità di reiterare condotte: la mera anzianità delle condotte non elimina il pericolo se permangono le condizioni che ne consentirebbero la ripetizione.
- Per i reati associativi non è automatico che la mera qualificazione come reato 'permanente' valga a mantenere la misura: occorrono elementi specifici che attestino l'attualità della minaccia; tuttavia, la dissoluzione dell'associazione deve essere provata e non può essere desunta automaticamente dall'esecuzione di misure sui coindagati.
- La difesa, in istanza di revoca, deve proporre elementi concreti e sopravvenuti (es. dissociazione effettiva, cambiamento del contesto lavorativo, misure che impediscono l'accesso alla P.A.) per mostrare la cessazione delle esigenze cautelari.
- La motivazione del giudice deve contenere una valutazione prognostica articolata (modus operandi, personalità, contesto socio-ambientale); assenza di tale valutazione può costituire vizio impugnabile, mentre una motivazione coerente e senza aporie logiche è sufficiente a respingere la revoca.
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