Cassazione Civile, Ordinanza n. 03338/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua impugnazione avverso tre iscrizioni ipotecarie e le cartelle esattoriali sottostanti. Nel giudizio di legittimità ha poi depositato la documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, dimostrando anche il pagamento delle rate dovute e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Le controparti hanno resistito con controricorso, mentre alcuni enti sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo e del pagamento delle rate, ritenendo che tale circostanza determinasse l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta e non ricade nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016
conv. con modif. nella legge n. 225/2016
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e il successivo pagamento delle rate rendono il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 391 c.p.c.
Richiamato per il regime dell’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o estinzione ex lege conseguente alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta collegata alla definizione agevolata, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dal pagamento delle somme dovute, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della domanda di definizione agevolata può integrare una rinuncia inequivoca al ricorso quando il ricorrente sia il debitore che vi aderisce.
- Se la definizione agevolata è perfezionata e il debito è integralmente pagato, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sul merito dell’impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, che è previsto solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →