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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03338/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la sua impugnazione avverso tre iscrizioni ipotecarie e le cartelle esattoriali sottostanti. Nel giudizio di legittimità ha poi depositato la documentazione relativa all’adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, dimostrando anche il pagamento delle rate dovute e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. Le controparti hanno resistito con controricorso, mentre alcuni enti sono rimasti intimati.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo e del pagamento delle rate, ritenendo che tale circostanza determinasse l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta e non ricade nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    conv. con modif. nella legge n. 225/2016

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e il successivo pagamento delle rate rendono il giudizio estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per il regime dell’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o estinzione ex lege conseguente alla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta collegata alla definizione agevolata, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, accompagnata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e dal pagamento delle somme dovute, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della domanda di definizione agevolata può integrare una rinuncia inequivoca al ricorso quando il ricorrente sia il debitore che vi aderisce.
  • Se la definizione agevolata è perfezionata e il debito è integralmente pagato, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sul merito dell’impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, che è previsto solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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