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Sentenza

Sentenza del 02/03/2023 n. 6263 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la contabilizzazione a posteriori dei dazi sugli import fatti da INOX MARE Srl negli anni 2010-2012 di elementi di fissaggio in acciaio inox dichiarati di origine filippina tramite fornitori TAPU e CANO. A seguito di indagini OLAF la dogana filippina revocò i certificati di origine Form A per falsificazione: le merci erano invece prodotti fini provenienti da Taiwan, con documentazione falsificata per farle apparire semilavorati filippini. INOX MARE impugnò gli avvisi chiedendo l'esimente prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario (non contabilizzazione a posteriori dei dazi). In cassazione la società dedusse vari motivi: nullità per decisione senza udienza pubblica, omissione di verifica se l'autorità filippina era o doveva essere informata (condizione necessaria per l'esimente art. 220), difetto di motivazione sulla buona fede, mancato esame sull'illegittimità degli atti OLAF, questioni antidumping e violazione di regolamenti UE. La Corte ha esaminato soprattutto la questione se la CTR avesse verificato tutte le condizioni richieste per escludere il recupero dei dazi nonostante la falsità della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo all'udienza (ritenendo legittima la trattazione scritta adeguandosi alla normativa emergenziale COVID) e ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto che la CTR si era limitata a valutare la semplice falsità dei certificati senza approfondire gli elementi suscettibili di configurare l'esimente ex art. 220, comma 2, lett. b) CDC (in particolare se l'autorità emittente fosse informata o dovesse sapere dell'inoperatività dell'esenzione e se l'errore non potesse essere ragionevolmente conosciuto dall'operatore). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione anche alla luce degli elementi probatori posti dalla ricorrente. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), art. 220, comma 2, lett. b)

    L'esimente dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede il concorso cumulativo di condizioni: errore imputabile all'autorità emittente, errore non ragionevolmente riconoscibile dall'operatore in buona fede e osservanza delle disposizioni di dichiarazione. L'onere della prova di tali elementi grava sull'operatore; la mera falsità del certificato legittima in generale il recupero salvo dimostrazione delle condizioni di cui alla lett. b).

  • Decreto-Legge n. 137 del 2020, art. 27

    In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza notificata e depositata almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata

    In periodo di emergenza epidemiologica è consentita la trattazione scritta se non è possibile il collegamento da remoto e la parte abbia insistito per la discussione; la norma disciplina termini per memorie e considera le parti presenti.

  • Art. 379 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 168 del 2016

    Ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte nell'ambito dell'udienza di discussione; memorie depositate dopo l'udienza, dirette a replica orale, sono inammissibili.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    La ricorrente ha lamentato vizi di nullità e violazione di norme e principi (artt. 2, 24, 53, 97, 101, 111 Cost., art. 6 CEDU etc.) e la Corte ha valutato i motivi di diritto e di omessa motivazione, accogliendo parzialmente il motivo relativo all'omesso esame degli elementi per l'esimente art. 220.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33

    Prevede l'udienza pubblica di discussione nel processo tributario; tuttavia la disciplina emergenziale ha modificato temporaneamente le modalità di svolgimento delle udienze.

Massime di principio

  • La falsità di un certificato di origine costituisce, di norma, causa per la contabilizzazione a posteriori dei dazi; tuttavia l'operatore può evitare il recupero dimostrando, cumulativamente, che l'errore è imputabile all'autorità emittente, che tale errore non poteva essere ragionevolmente conosciuto dall'operatore in buona fede e che sono state osservate tutte le disposizioni doganali rilevanti (art. 220 CDC).
  • L'onere della prova delle circostanze che giustificano l'esimente grava sull'importatore; pertanto chi invoca l'esimente deve documentare in modo specifico gli elementi che mostrano l'affidamento in buona fede e l'eventuale responsabilità o conoscenza dell'autorità emittente.
  • Se esistono fatti o circostanze che generano dubbi sull'esattezza di un certificato (red flags), l'operatore deve adottare la massima diligenza e provare di averla effettivamente adottata; in mancanza la buona fede non può essere riconosciuta.
  • In sede di gravame il giudice deve valutare tutte le condizioni previste dalla norma esimente e non limitarsi a constatare la sola falsità documentale; l'omesso esame di elementi decisivi rilevanti può determinare cassazione e rinvio.
  • In periodo emergenziale COVID le corti potevano decidere sulla base degli atti se il collegamento da remoto non era possibile e la parte non avesse ottenuto il rinvio; le parti devono seguire le prescrizioni temporali previste dalla norma per chiedere la discussione e per depositare memorie.
  • Le memorie depositate oltre i termini o osservazioni scritte presentate in udienza in violazione della disciplina vigente (art. 379 c.p.c. novellato) possono essere dichiarate inammissibili.

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