Cassazione Civile, Ordinanza n. 06762/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di rimborso proposta da alcuni aventi causa del sottoscrittore di due buoni postali fruttiferi della serie O emessi nel 1982, per ottenere la differenza tra quanto già riscosso e la somma ulteriore di euro 28.404, asseritamente dovuta per interessi non corrisposti sui titoli. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti. In appello, promosso dalla sola Cassa Depositi e Prestiti con intervento incidentale adesivo di Poste Italiane, la Corte territoriale ha accolto il gravame dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Cassa e ritenendo inammissibile l’intervento incidentale di Poste Italiane perché proposto oltre il termine di cui all’art. 704 quater, comma 1, c.p.c. Poste Italiane ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. e dell’art. 5, comma 3, l. n. 269/2003 e del D.M. 5.12.2003, sostenendo che, una volta affermato che i buoni sarebbero titoli di Stato e che la legittimazione passiva spetterebbe al MEF, la Corte d’appello avrebbe dovuto estendere la pronuncia di difetto di legittimazione anche a Poste Italiane e rilevare il conseguente litisconsorzio necessario del Ministero. La Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata si fondava infatti sull’accoglimento dell’appello principale della sola Cassa Depositi e Prestiti, limitato alla propria legittimazione passiva, mentre la posizione di Poste Italiane era stata decisa solo con la declaratoria di inammissibilità del suo intervento incidentale per tardività; il ricorso non censurava quest’ultima autonoma ragione decisoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Poste Italiane. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la motivazione decisiva della sentenza d’appello, perché la doglianza investiva il tema della legittimazione passiva in relazione alla Cassa Depositi e Prestiti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma non contestava la ratio autonoma posta a base della decisione nei confronti di Poste Italiane, cioè l’inammissibilità per tardività del suo intervento incidentale adesivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione ad agire e a contraddire, ma non decisivo perché la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo in tema di contraddittorio, ma la Corte ha escluso che la doglianza colpisse la motivazione effettiva della sentenza
art. 102 c.p.c.
richiamato in relazione al litisconsorzio necessario; la Corte non entra nel merito del tema perché reputa il motivo inammissibile
art. 5, comma 3, l. n. 269/2003
menzionato come base normativa del trasferimento della titolarità dei buoni postali al MEF
D.M. 5.12.2003
indicato come decreto attuativo relativo alla titolarità dei buoni postali
art. 704 quater, comma 1, c.p.c.
richiamato per affermare la tardività dell’intervento incidentale adesivo di Poste Italiane, che doveva essere proposto entro il termine breve previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se non investe specificamente la ratio decidendi autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata.
- Quando la decisione d’appello si fonda su più rationes autonome, il ricorso deve censurarle tutte, poiché la mancata impugnazione di una sola di esse rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
- La deduzione di questioni sulla legittimazione passiva o sul litisconsorzio non è sufficiente se la sentenza impugnata ha deciso la posizione di una parte su un diverso e autonomo presupposto processuale, come la tardività dell’intervento adesivo.
- Il controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione richiede una critica puntuale e pertinente alla motivazione effettiva della sentenza, non una contestazione generica o solo indiretta del suo impianto argomentativo.
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