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Sentenza

Sentenza n. 577/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024

Giustizia amministrativa202503733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, relativa all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 7 marzo 2025 e non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero aveva persistito nell'inadempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, con onere della parte interessata di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    Il giudice può imporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza, determinandola nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Gli artt. 55 e 56 regolano le spese e le indennità connesse all'incarico, mentre l'art. 71 disciplina il termine di presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato quale parametro per il riconoscimento delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio nell'espletamento dell'incarico commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività risulti documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo definitivo non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza e individuare le modalità operative dell'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • L'incarico di ausiliario del giudice, incluso quello di commissario ad acta, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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