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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17066/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 60% delle ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di IRPEF per gli anni 2002-2008, richiesta basata sulla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Il contribuente aveva presentato la domanda di rimborso il 2 febbraio 2011. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo spettante il rimborso per evitare una disparità di trattamento rispetto a chi aveva già versato le imposte. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la domanda fosse tardiva perché proposta oltre il termine biennale dalla data di entrata in vigore della legge agevolativa, e che la decadenza fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in assenza di una disciplina specifica, alle domande di rimborso si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; ha inoltre ribadito che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto, resta ferma la prescrizione decennale del diritto alla restituzione. La domanda del contribuente, presentata il 2 febbraio 2011, era tardiva rispetto al termine decorrente dalla pubblicazione della legge agevolativa richiamata. La decadenza, in materia tributaria, essendo posta a tutela dell'amministrazione finanziaria e relativa a materia indisponibile, può essere rilevata d'ufficio se emerge dagli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Costituisce la disciplina generale residuale delle domande di rimborso in materia tributaria e prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, applicabile in mancanza di una normativa speciale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il vizio dedotto dall'Agenzia per censurare la violazione e falsa applicazione della norma processuale tributaria.

  • art. 2946 cod. civ.

    La prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre una volta formato il silenzio-rifiuto e non è esclusa dal termine decadenziale per la proposizione dell'istanza.

  • art. 2935 cod. civ.

    La prescrizione inizia a decorrere solo quando il diritto può essere fatto valere; nel caso di rimborso, il corso resta sospeso durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto.

  • artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • legge 28 gennaio 2009, n. 2

    Normativa agevolativa invocata dal contribuente a fondamento del diritto al rimborso della quota di IRPEF trattenuta.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando manchi una disciplina speciale, la domanda di rimborso del contribuente è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • La decadenza dall'istanza di rimborso è distinta dalla prescrizione del diritto alla restituzione: il decorso della prescrizione decennale inizia solo dopo la formazione del silenzio-rifiuto e non è consumato dal solo mancato rispetto del termine per proporre l'istanza.
  • La decadenza prevista a favore dell'amministrazione finanziaria, concernendo una situazione indisponibile, può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa, senza essere soggetta al regime delle eccezioni nuove.
  • Quando la domanda di rimborso è proposta oltre il termine decadenziale applicabile, il giudice deve rigettare la pretesa restitutoria anche se il contribuente invoca una norma agevolativa.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, accolto il motivo sul punto decisivo, può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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