Cassazione Penale, Sentenza n. 23933/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona. Il PM contestava la valutazione delle prove dichiarative (in particolare le dichiarazioni della persona offesa JALILI Abdul e altre dichiarazioni di guardie giurate), ritenute dal Tribunale inattendibili senza adeguato approfondimento e in contrasto con elementi che le avrebbero invece confermate. La Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile perché il PM non aveva espressamente chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c. 3-bis e art. 581 c. lett. b) e c)). Il ricorrente deduceva la violazione delle norme sul contenuto dell'appello e sul potere/dovere del giudice d'appello di disporre d'ufficio la riassunzione delle prove dichiarative quando necessaria per un ribaltamento in senso condannatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il principio secondo cui, in caso di appello della sentenza assolutoria proposto dal pubblico ministero che contesti la valutazione di prove dichiarative indicate come decisive, il giudice d'appello è tenuto a disporne la rinnovazione (riassunzione) anche d'ufficio ai sensi dell'art. 603, commi 3 e 3-bis. Ne consegue che la mancata richiesta espressa di rinnovazione da parte del PM non può giustificare l'inammissibilità dell'appello quando sussista l'assoluta necessità probatoria per un diverso esito; la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello di Genova per il giudizio con le ulteriori attività istruttorie necessarie.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
disposizioni sulla specificità del contenuto dell'impugnazione e sull'enunciazione delle prove di cui si deduce l'erronea valutazione
L'art. 581 impone che l'impugnazione contenga l'enunciazione specifica delle critiche e delle prove, ma tale obbligo formale non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri officiosi ai sensi dell'art. 603 quando sussiste la necessità probatoria per rinnovare l'istruttoria
art. 603 cod. proc. pen., comma 3
potere del giudice d'appello di disporre la riassunzione dei testimoni quando lo ritenga necessario
Il comma 3 attribuisce al giudice d'appello il potere/dovere di disporre la riassunzione delle prove dichiarative quando indispensabile per un corretto giudizio di merito, esercizio che prescinde dalla richiesta della parte
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
Il comma 3-bis codifica l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del PM che contesti la valutazione della prova dichiarativa, imponendo l'operatività del potere d'ufficio del giudice d'appello
art. 512 cod. proc. pen.
acquisizione della denuncia/ dichiarazioni della persona offesa nelle indagini preliminari
Le dichiarazioni acquisite in fase di indagini possono essere utilizzate e valutate nel processo; la loro attendibilità può essere riesaminata in appello con la rinnovazione istruttoria se decisive per l'esito
art. 190, comma 2 cod. proc. pen.
riferimento alla disciplina dell'ammissione d'ufficio delle prove
La giurisprudenza ha letto l'art. 603 comma 3-bis come una forma di ammissione d'ufficio delle prove dichiarative, coerente con i poteri di cui all'art. 190 comma 2
Massime di principio
- Se il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione contestando la valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche d'ufficio se ritiene quelle prove decisive per un diverso esito
- La mancata richiesta espressa di rinnovazione dell'istruttoria da parte dell'appellante non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello quando ricorra l'"assoluta necessità probatoria" per rinnovare le prove dichiarative
- L'art. 581 richiede specificità nell'impugnazione ma la sua funzione formale non può precludere l'esercizio dei poteri officiosi del giudice d'appello ai sensi dell'art. 603 per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio
- Quando l'appello mira al ribaltamento della sentenza in senso condannatorio sulla base di diversa valutazione di dichiarazioni, l'oralità e il contraddittorio impongono la riassunzione delle testimonianze e delle persone informate sui fatti
- In situazioni analoghe, il giudice d'appello deve valutare l'indispensabilità della rinnovazione: se questa è necessaria per consentire un diverso apprezzamento probatorio, il giudice ha il dovere di ordinarla, indipendentemente dalla richiesta delle parti
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