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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-126/16

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017. — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a. contro Smallsteps BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articoli da 3 a 5 – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Eccezioni – Procedura d’insolvenza – “pre-pack” – Sopravvivenza di un’impresa. — Causa C-126/16

Giurisprudenza europea62016CJ0126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il tema del pre-pack olandese nel contesto di un fallimento seguito quasi immediatamente dalla cessione dell’azienda. Ha escluso che tale schema possa beneficiare della deroga fallimentare prevista dalla direttiva 2001/23/CE, poiché esso è orientato soprattutto alla continuità dell’impresa e non a una vera liquidazione dei beni, oltre a non essere sottoposto a un adeguato controllo di un’autorità pubblica. Ne deriva che i lavoratori mantengono le tutele in caso di trasferimento d’impresa, compresi il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro e la protezione contro i licenziamenti dovuti al trasferimento.

Trasferimento d’impresa in pre-pack e applicabilità della deroga fallimentare della direttiva 2001/23/CE: tutela dei lavoratori conservata

La questione giuridica

Se, in una procedura di pre-pack preparata prima del fallimento e realizzata subito dopo la dichiarazione di fallimento, la deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE consenta di escludere l’applicazione degli articoli 3 e 4; se rilevi il fatto che il pre-pack sia volto alla continuazione dell’attività dell’impresa e/o alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori; e, in subordine, quale sia il momento del trasferimento ai fini dell’applicazione della direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che un pre-pack come quello oggetto del procedimento principale non rientra nella deroga dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, perché non è una procedura aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente né si svolge sotto il controllo effettivo di un’autorità pubblica competente; di conseguenza, i diritti dei lavoratori previsti dagli articoli 3 e 4 restano pienamente applicabili anche se l’operazione è preparata prima del fallimento, attuata immediatamente dopo e mira anche a massimizzare il valore per i creditori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 5, paragrafi 1-4, direttiva 2001/23/CE
  • Direttiva 77/187/CEE
  • Direttiva 98/50/CE
  • Direttiva 80/987/CEE

Trasferimento d’impresa in pre-pack e tutela dei lavoratori

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Midden-Nederland relativo alla compatibilità, con la direttiva 2001/23/CE, della prassi olandese del pre-pack in un contesto di fallimento. La controversia opponeva la FNV e alcune lavoratrici alla Smallsteps BV, cessionaria di parte delle attività dell’Estro Groep BV.

Fatti e procedimento principale

L’Estro Groep, operatore nel settore degli asili nido, aveva avviato un piano alternativo di ristrutturazione, denominato progetto Butterfly, basato su un pre-pack finalizzato alla ripresa di una parte significativa dell’attività dopo il fallimento. Prima della dichiarazione di fallimento fu nominato un curatore designato; subito dopo il fallimento, il curatore e Smallsteps conclusero il pre-pack, con cessione di circa 250 stabilimenti e offerta di impiego a circa 2600 lavoratori. Le ricorrenti, non assunte dalla nuova società, chiesero di accertare che il trasferimento fosse soggetto alla direttiva 2001/23/CE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il pre-pack olandese fosse compatibile con la direttiva 2001/23/CE e con l’articolo 7:666 BW;
  • se la direttiva si applichi a una procedura in cui un curatore designato prepara la ripresa dell’attività prima del fallimento e la realizza subito dopo;
  • se rilevi lo scopo prevalente dell’operazione, cioè continuità aziendale o massimizzazione dei creditori;
  • quando debba considerarsi avvenuto il trasferimento.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE. In particolare:

  • l’articolo 3 impone il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi derivanti dai contratti o rapporti di lavoro;
  • l’articolo 4 vieta che il trasferimento costituisca di per sé motivo di licenziamento;
  • l’articolo 5 prevede una deroga per talune procedure fallimentari o analoghe, purché aperte in vista della liquidazione dei beni e sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2001/23/CE mira a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore e che l’articolo 5, paragrafo 1, in quanto deroga alla tutela, va interpretato restrittivamente.

Quanto al pre-pack, la Corte osserva che:

  • esso è preparato prima del fallimento ma realizzato dopo la dichiarazione di fallimento, quindi non è escluso in astratto dalla nozione di procedura fallimentare;
  • tuttavia, nel caso esaminato non è una procedura aperta in vista della liquidazione dei beni, perché il suo obiettivo principale è la continuità dell’impresa e la salvaguardia delle unità economicamente sostenibili;
  • il fatto che l’operazione miri anche a massimizzare il soddisfacimento dei creditori non è sufficiente a trasformarla in una procedura di liquidazione;
  • la fase preparatoria non risulta effettivamente sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente, poiché il curatore designato e il giudice-commissario designato non hanno poteri formali effettivi prima del fallimento.

Ne consegue che il pre-pack esaminato non soddisfa cumulativamente i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, e non può quindi privare i lavoratori delle tutele garantite dagli articoli 3 e 4.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che la direttiva 2001/23/CE, e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori permane in una situazione come quella del procedimento principale, in cui il trasferimento avviene dopo una dichiarazione di fallimento nell’ambito di un pre-pack preparato prima del fallimento e realizzato immediatamente dopo. La quarta questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta alle prime tre.

Principio affermato

Un pre-pack che sia preparato prima del fallimento ma volto principalmente alla continuità dell’impresa, e non alla liquidazione dei suoi beni, e che non sia realmente sottoposto al controllo di un’autorità pubblica competente, non beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE: pertanto, in caso di trasferimento, i diritti dei lavoratori si trasferiscono al cessionario e non possono essere disapplicati per il solo fatto che l’operazione sia inserita in un contesto di insolvenza.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d’impresadiritto del lavoroinsolvenza e fallimentotutela dei lavoratori

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