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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-236/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 giugno 2017. — Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea ZUM wohl – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.°207/2009 – Rinvio alla memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso riprodotta nel ricorso – Elementi di prova allegati alla domanda di udienza di discussione. — Causa T-236/16

Giurisprudenza europea62016TJ0236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Biogena contro il diniego di registrazione del marchio figurativo "ZUM wohl". Conferma che il segno è descrittivo per i prodotti e servizi del settore alimentare indicati nella domanda e che gli elementi grafici non ne alterano la percezione pubblicitaria ed elogiativa. Dichiara inoltre irricevibili il rinvio generico alla memoria depositata in sede amministrativa e le prove prodotte tardivamente in vista dell’udienza.

Marchio figurativo "ZUM wohl": legittimo il rifiuto di registrazione per carattere descrittivo rispetto a prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione.

La questione giuridica

Se il segno figurativo "ZUM wohl" fosse escluso dalla registrazione come marchio dell’Unione europea perché descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, e, in subordine, se fosse comunque privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nonché se la decisione dell’EUIPO fosse viziata da difetto di motivazione.

Principio di diritto

Un segno figurativo contenente l’espressione tedesca "ZUM wohl" è correttamente rifiutato alla registrazione come marchio dell’Unione europea quando il pubblico germanofono lo percepisce come un messaggio elogiativo del tipo "per il benessere"; gli elementi grafici abituali non bastano a sottrarlo al suo contenuto descrittivo, poiché non distraggono il consumatore dal messaggio verbale. Per prodotti alimentari, bevande e servizi connessi alla preparazione/fornitura di alimenti e bevande, tale formula indica una qualità o caratteristica dei prodotti e servizi legata al benessere; pertanto ricorre l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e non occorre esaminare il motivo subordinato fondato sulla lettera b).

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura
  • Articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura
  • Articolo 106 del regolamento di procedura
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio figurativo "ZUM wohl": rifiuto di registrazione per carattere descrittivo

La causa riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione di un marchio figurativo costituito dall’espressione "ZUM wohl" per prodotti alimentari, bevande e servizi collegati alla preparazione e fornitura di alimenti e bevande. Il Tribunale esamina sia profili processuali di ricevibilità sia il merito dell’impedimento assoluto alla registrazione per carattere descrittivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG aveva presentato domanda di marchio dell’Unione europea il 23 gennaio 2015 per prodotti delle classi 29, 30 e 32 e per servizi della classe 43 dell’Accordo di Nizza. L’esaminatore aveva respinto la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso, con decisione del 23 febbraio 2016, aveva confermato il diniego ritenendo che l’espressione tedesca "zum Wohl" fosse immediatamente intesa dal pubblico di riferimento come riferimento al benessere dei consumatori e che gli elementi figurativi non eliminassero il messaggio elogiativo.

Questioni di ricevibilità: rinvio a scritti amministrativi e produzione tardiva di prove

Il Tribunale esclude innanzitutto che il ricorso possa essere fondato mediante un rinvio generico alla memoria presentata in sede amministrativa. Richiama i requisiti dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura: i motivi e gli argomenti devono emergere dal testo del ricorso in modo chiaro e preciso, mentre gli allegati hanno funzione solo probatoria e strumentale. Ne deriva l’irricevibilità degli argomenti non autonomamente articolati nel ricorso.

Quanto alle prove prodotte con la domanda di udienza, il Tribunale le dichiara irricevibili perché depositate dopo la chiusura della fase scritta senza giustificazione sufficiente. Le difficoltà interne dell’ufficio legale della ricorrente non costituiscono motivo idoneo a giustificare il ritardo, e il Tribunale ribadisce che non gli compete riesaminare fatti e circostanze sulla base di documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso.

Obbligo di motivazione della decisione impugnata

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse motivato in modo specifico la valutazione del carattere descrittivo e distintivo per ciascun prodotto e servizio. Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 corrisponde a quello dell’articolo 296 TFUE e può essere assolto anche con una motivazione globale quando il motivo di diniego è identico per una categoria omogenea di prodotti o servizi.

Nel caso di specie, i prodotti alimentari e i servizi strettamente connessi al settore alimentare formavano una categoria sufficientemente omogenea. La commissione di ricorso aveva comunque distinto, quando necessario, tra prodotti e servizi e tra sottogruppi di prodotti. Il Tribunale conclude che la motivazione era sufficiente e che non vi era un vizio di motivazione.

Valutazione del carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Il Tribunale richiama i principi consolidati: un segno è descrittivo se presenta una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente una descrizione di una caratteristica degli stessi. La valutazione va compiuta con riguardo al pubblico di riferimento e ai prodotti o servizi interessati.

Pubblico di riferimento e conoscenze linguistiche

Il pubblico pertinente era composto da grande pubblico e specialisti germanofoni o con conoscenza sufficiente del tedesco. Il Tribunale osserva che il carattere descrittivo di un elemento verbale va apprezzato rispetto ai consumatori che comprendono la lingua da cui il termine proviene; se tale elemento è descrittivo in una lingua dell’Unione, l’articolo 7, paragrafo 2, basta a escluderne la registrazione anche se solo in una parte del territorio dell’Unione. Perciò la censura della ricorrente, limitata al pubblico germanofono, non poteva essere accolta.

Significato di "ZUM wohl"

La commissione di ricorso aveva interpretato l’espressione come formula corrente equivalente a "per il benessere" o, più precisamente, come formula augurale riferita allo stare bene. Il Tribunale respinge l’argomento fondato sulla grafia con minuscola della parola "wohl": in un’espressione tedesca di senso compiuto il pubblico percepisce l’errore e lo ricondurrà a "Wohl"; inoltre, essendo un marchio figurativo, la scelta tra maiuscole e minuscole viene letta come stilizzazione grafica e non come modifica del significato.

Rilievo degli elementi figurativi

Il Tribunale conferma che gli elementi figurativi non sono sufficienti a sottrarre il segno al contenuto descrittivo. Il fondo nero circolare, i contorni bianchi, i caratteri tipografici e le differenze di grandezza tra gli elementi verbali sono elementi grafici abituali, non tali da distrarre il consumatore dal messaggio di benessere veicolato dalla componente verbale. Anche la combinazione nero/bianco e la stilizzazione complessiva rafforzano la visibilità dell’espressione, anziché attenuarne il significato. Per questo viene esclusa anche la censura di insufficiente motivazione sul punto.

Nesso tra il segno e i prodotti/servizi

Il Tribunale ritiene che la formula "per il benessere" sia descrittiva di una qualità dei prodotti alimentari e delle bevande delle classi 29, 30 e 32, nonché dei servizi della classe 43, in quanto tali prodotti e servizi possono contribuire alla buona salute e al benessere fisico e psicologico dei consumatori. Il riferimento al benessere è quindi una caratteristica percepibile dal pubblico e suscettibile di essere intesa come descrizione di una qualità dei prodotti o dei servizi.

Viene altresì chiarito che il fatto che il segno descriva solo una parte dei prodotti di una categoria non impedisce il diniego per l’intera categoria richiesta, poiché la registrazione consentirebbe un uso del marchio anche per i prodotti descrittivi. Analogamente, non assume rilievo il richiamo alla pretesa registrazione del medesimo segno in Austria, poiché EUIPO e Tribunale non sono vincolati dalle decisioni delle autorità nazionali.

Assorbimento del motivo relativo al carattere distintivo

Poiché il segno è già correttamente escluso dalla registrazione per il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale non ritiene necessario esaminare nel merito il motivo subordinato fondato sulla mancanza di carattere distintivo di cui alla lettera b). Basta infatti uno solo degli impedimenti assoluti per giustificare il rifiuto della registrazione.

Decisione finale e spese

Il ricorso viene integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese su domanda dell’EUIPO.

Principi affermati

  • Un rinvio generico a scritti amministrativi non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione del ricorso.
  • Le prove prodotte per la prima volta dopo la chiusura della fase scritta sono irricevibili se il ritardo non è giustificato.
  • Per una categoria omogenea di prodotti o servizi è ammessa una motivazione globale della decisione di diniego.
  • Un segno verbale o figurativo è descrittivo se il pubblico pertinente vi percepisce immediatamente un riferimento a una caratteristica dei prodotti o servizi.
  • Gli elementi figurativi abituali non bastano a neutralizzare il contenuto descrittivo di una formula elogiativa.
  • L’esistenza di un solo impedimento assoluto alla registrazione è sufficiente a giustificare il diniego, senza esaminare gli altri motivi.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaimpedimenti assoluti alla registrazionecarattere descrittivoobbligo di motivazioneprova nel processo davanti al tribunale

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