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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-449/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017. — Kerly Del Rosario Martinez Silva contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Comune di Genova. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico. — Causa C-449/16

Giurisprudenza europea62016CJ0449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l’assegno italiano per i nuclei familiari con almeno tre figli minori è una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004. Ha inoltre affermato che l’articolo 12 della direttiva 2011/98 impone la parità di trattamento ai titolari di permesso unico di lavoro, salvo deroghe facoltativamente introdotte dallo Stato membro e qui non invocate dall’Italia. Ne deriva che il diniego dell’assegno a una cittadina di paese terzo titolare di permesso unico è incompatibile con il diritto UE.

Parità di trattamento dei titolari di permesso unico: incompatibilità con il diritto UE del diniego dell’assegno per nuclei familiari numerosi ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e lavoratori

La questione giuridica

Se una prestazione come l’assegno per nuclei familiari numerosi previsto dall’articolo 65 della legge n. 448/1998 sia una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004 e, in caso affermativo, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 osti a una normativa nazionale che esclude dal beneficio tale prestazione il cittadino di paese terzo titolare di permesso unico di lavoro valido per più di sei mesi.

Principio di diritto

L’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori costituisce una prestazione familiare, quindi una prestazione di sicurezza sociale rientrante nel regolamento n. 883/2004; di conseguenza, il cittadino di paese terzo titolare di un permesso unico ai sensi della direttiva 2011/98 che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), deve beneficiare della parità di trattamento quanto a tale prestazione. In assenza di una chiara scelta dello Stato membro di avvalersi di una delle deroghe facoltative previste dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), una normativa nazionale che escluda tale lavoratore dal beneficio è contraria al diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera z), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 5, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 2, lettera c), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2011/98/UE
  • Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2011/98/UE
  • Direttiva 2003/109/CE
  • Articolo 2, lettera g), direttiva 2003/109/CE
  • Legge italiana 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 65
  • Legge italiana 6 agosto 2013, n. 97
  • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40

Parità di trattamento dei titolari di permesso unico e assegno per famiglie numerose

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Genova in materia di prestazioni familiari e parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e autorizzati a lavorare nell’Unione. La Corte è stata chiamata a verificare se l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto dal diritto italiano, rientri nelle prestazioni familiari del regolamento n. 883/2004 e se possa essere negato a una lavoratrice titolare di permesso unico ai sensi della direttiva 2011/98.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Kerly Del Rosario Martinez Silva, cittadina di un paese terzo residente a Genova e titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, aveva chiesto nel 2014 l’assegno per nuclei familiari numerosi. La domanda era stata respinta perché priva del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Ella aveva quindi agito in giudizio contro INPS e Comune di Genova deducendo la discriminazione contraria all’articolo 12 della direttiva 2011/98. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello di Genova ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la qualificazione della prestazione e la portata della parità di trattamento garantita dalla direttiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, che assoggetta al coordinamento UE le legislazioni relative alle prestazioni familiari;
  • l’articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, che definisce le prestazioni familiari come prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, che riconosce ai lavoratori di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento n. 883/2004;
  • l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, che consente agli Stati membri alcune limitazioni della parità di trattamento in materia di sussidi familiari.

Sul piano interno è rilevante l’articolo 65 della legge n. 448/1998, che disciplina l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Qualificazione dell’assegno come prestazione familiare

La Corte ricorda che la qualificazione di una prestazione ai fini del regolamento n. 883/2004 dipende dai suoi elementi costitutivi, in particolare finalità e condizioni di attribuzione, e non dalla qualificazione data dal diritto nazionale. Rileva inoltre che una prestazione è di sicurezza sociale quando è concessa sulla base di criteri legali oggettivi, senza valutazione discrezionale individuale dei bisogni.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che l’assegno italiano:

  • è erogato in denaro;
  • è destinato a compensare i carichi familiari;
  • spetta in base a condizioni predeterminate relative al numero di figli minori e al reddito;
  • non richiede una valutazione individuale discrezionale delle esigenze del richiedente.

Per tali ragioni, esso rientra nelle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

Portata della direttiva 2011/98 e parità di trattamento

La Corte afferma che il titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/98 rientra nel campo di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), in quanto cittadino di paese terzo ammesso a fini lavorativi e regolarmente soggiornante per lavoro.

Le eventuali deroghe previste dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), hanno natura facoltativa e possono operare solo se lo Stato membro abbia chiaramente manifestato la volontà di avvalersene. La Corte constata che l’Italia non aveva esercitato tale facoltà. Le norme interne che riservavano l’assegno ai soli titolari di permesso di lungo periodo e ai familiari dei cittadini dell’Unione, adottate prima del recepimento della direttiva 2011/98, non possono quindi essere lette come una valida limitazione della parità di trattamento consentita dal diritto UE.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 12 della direttiva 2011/98 osta a una normativa nazionale che escluda dal beneficio dell’assegno per nuclei familiari numerosi il cittadino di paese terzo titolare di permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva.

Principio affermato

La prestazione italiana in questione è una prestazione familiare soggetta al coordinamento del regolamento n. 883/2004; il titolare di permesso unico deve beneficiare della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ai sensi della direttiva 2011/98, salvo deroga facoltativa espressamente introdotta dallo Stato membro. In mancanza di tale deroga, l’esclusione del beneficio è contraria al diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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