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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-20/16

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2017. — M/S. Indeutsch International contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esame del marchio come registrato. — Causa T-20/16

Giurisprudenza europea62016TJ0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio figurativo rappresentante un motivo a spine di pesce tra due linee parallele per asserita mancanza di carattere distintivo. La censura decisiva è che l’EUIPO ha valutato il segno non come registrato, ma sulla base dell’aspetto dei prodotti della titolare e di una presunta modalità d’uso decorativa. La sentenza riafferma che il controllo del carattere distintivo deve sempre partire dal marchio depositato, per esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’oggetto della registrazione.

Marchio dell’Unione europea figurativo: il carattere distintivo va valutato sul segno come registrato, non sulla sua presunta modalità d’uso o su una versione sostanzialmente alterata del segno.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO, nel valutare la nullità per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, potesse fondare il proprio esame non sul marchio figurativo come registrato, ma sull’aspetto dei prodotti della titolare e sulla modalità concreta di utilizzo del segno, trattandolo come un motivo decorativo applicato alla superficie dei prodotti.

Principio di diritto

Nel valutare il carattere distintivo di un marchio dell’Unione, l’EUIPO deve esaminare il segno così come è stato depositato o registrato; non può sostituirlo con una sua versione diversa ricostruita sulla base dell’uso concreto del titolare o dell’aspetto dei prodotti commercializzati. Se il segno registrato è un motivo figurativo astratto, la sua mancanza di carattere distintivo non può essere affermata sulla base di decorazioni o modalità di applicazione che ne alterano sostanzialmente le caratteristiche essenziali; una simile impostazione viola l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 87 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura
  • Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Marchio dell’Unione europea figurativo: carattere distintivo e valutazione del segno come registrato

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso investe, in particolare, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 al segno registrato per ferri da maglia e uncinetti.

Fatti e procedimento amministrativo

La M/S. Indeutsch International aveva depositato nel 2010 un marchio figurativo descritto come un «disegno geometrico ripetitivo» per prodotti della classe 26. Il marchio era stato registrato; successivamente Crafts Americana Group, Inc. aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ritenendo il segno sufficientemente distintivo. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e dichiarato il marchio privo di carattere distintivo, rinviando solo la questione dell’eventuale carattere distintivo acquisito per uso ex articolo 7, paragrafo 3.

Questioni dedotte nel ricorso

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha articolato cinque motivi, tutti riconducibili alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). In sostanza contestava:

  • che il segno si discostasse o meno in maniera significativa dalle prassi del settore;
  • la corretta ripartizione dell’onere della prova;
  • la qualificazione del segno come mera decorazione;
  • l’errore nell’assimilazione del motivo alla venatura del legno;
  • la valutazione della percezione del pubblico di riferimento.

Ragionamento della commissione di ricorso

Il Tribunale ricostruisce il ragionamento dell’organo amministrativo e rileva che la commissione di ricorso non aveva in realtà valutato il marchio come registrato in bianco e nero, ma aveva dato rilievo alle fotografie e ai campioni dei prodotti commercializzati dalla titolare, nei quali comparivano motivi colorati sulla superficie di ferri da maglia e uncinetti. Su tale base aveva qualificato il segno come decorazione superficiale, ritenendolo assimilabile a una mera variante delle decorazioni usuali del settore.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama la funzione del registro dei marchi, collegandola all’esigenza di certezza del diritto e di individuazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione. In tale prospettiva, richiama la giurisprudenza su:

  • la funzione della rappresentazione grafica nel definire il marchio;
  • la necessità di esaminare il carattere distintivo del marchio come depositato o registrato;
  • la specifica disciplina dei marchi costituiti dalla forma del prodotto o da una parte della forma del prodotto, solo quando il segno si confonda immediatamente con l’aspetto del bene.

Valutazione del Tribunale

Il Tribunale osserva che il marchio registrato non coincideva con i prodotti effettivamente commercializzati dalla ricorrente: il segno era una forma geometrica astratta in bianco e nero, mentre i prodotti erano caratterizzati da motivi multicolori, irregolari e con variazioni cromatiche non omogenee. Ne deriva che la commissione di ricorso aveva effettuato un’alterazione sostanziale delle caratteristiche essenziali del segno, trasformandolo da marchio astratto in un marchio assimilato alla forma specifica dei prodotti.

Secondo il Tribunale, tale operazione è incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), perché consente di valutare la distintività di un segno diverso da quello effettivamente registrato. Non è sufficiente che il titolare abbia dichiarato di voler apporre il motivo sulla superficie dei prodotti: l’oggetto della tutela e il controllo di validità restano ancorati al contenuto della registrazione.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso. Poiché l’EUIPO è risultato soccombente, è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente; la Crafts Americana Group, Inc. sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Principio affermato

La decisione ribadisce che, nel sistema del marchio dell’Unione, la verifica del carattere distintivo deve essere compiuta esclusivamente sul segno come depositato o registrato. L’EUIPO non può fondare il proprio giudizio su un uso concreto del segno o su una versione graficamente o sostanzialmente diversa, pena la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e della funzione di certezza del registro.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiocarattere distintivocertezza del dirittoprocedimento dinanzi all'euipo

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