Sentenza n. 268/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento della “nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio, del Comune di Modugno prot. n. 16347 del 3.4.2020, in parte qua di tutti gli atti, i verbali e i pareri, anche di natura interlocutoria e endoprocedimentali, relativi all'istruttoria, ove occorrer possa, del Regolamento Regionale n. 14/2006 e dei coevi atti di adozione e approvazione, nonché del Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP, della richiamata D.C.S. n. 33 del 19.11.2014 e dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di annullamento in autotutela della precedente dichiarazione di improcedibilità di un'istanza relativa all'implementazione di una portante LTE (4G), impugnata in parte qua per i richiami a ulteriori portanti e agli adempimenti ARPA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in parte qua la nota con cui il Comune aveva annullato in autotutela la precedente nota dichiarativa dell'improcedibilità dell'istanza presentata per un intervento su una stazione radio-base, volto all'implementazione di una portante LTE (4G). Secondo la ricorrente, la nota impugnata avrebbe lasciato intendere che alcune portanti, comprese quelle riferibili alla tecnologia 5G, fossero prive del necessario nullaosta ARPA e del certificato post-attivazione, richiamando un parere tecnico secondo cui il parere preventivo ARPA riguardava soltanto gli apparati LTE 2600 e che ogni ulteriore configurazione radioelettrica avrebbe richiesto un distinto parere preventivo e il perfezionamento post-attivazione. La ricorrente contestava inoltre i riferimenti comunali al precedente indirizzo politico contrario all'autorizzazione di nuove tecnologie come il 5G e chiedeva l'annullamento delle parti ritenute lesive, nonché degli atti presupposti e collegati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La parte della nota avente rilevanza esterna aveva infatti annullato in autotutela la precedente dichiarazione di improcedibilità, con effetto retroattivo, facendo venir meno tale impedimento e rendendo nuovamente procedibile l'istanza della società, proprio nel senso da essa richiesto. Le censure rivolte al parere tecnico sono state ritenute inammissibili anche perché riferite a un atto endoprocedimentale privo di autonoma rilevanza rispetto all'istanza effettivamente presentata, concernente il 4G e non il 5G. Inoltre, il tecnico autore del parere risultava essere un consulente esterno, non un funzionario comunale, sicché il parere non era imputabile all'amministrazione mediante immedesimazione organica. Il richiamo al parere nella nota è stato qualificato come mera rappresentazione delle risultanze di una videoconferenza e non come autonoma sussunzione motivazionale precettiva. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 259/2003
La disposizione è richiamata per qualificare il titolo procedimentale utilizzato dalla società per l'intervento sulla stazione radio-base.
art. 73, comma 3, c.p.a.
dato avviso ex art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo
Il giudice ha dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse prima della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo
Norma richiamata nell'intestazione processuale, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
punto A.3 del R.R. 14/2006
così come previsto al punto A.3 del R.R. 14/06
Richiamato nella nota impugnata in relazione al perfezionamento della procedura mediante il parere post-attivazione di ARPA Puglia.
Massime di principio
- Manca l'interesse a ricorrere quando l'atto impugnato, nella sua parte dispositiva avente rilevanza esterna, produce esattamente l'utilità richiesta dal ricorrente, eliminando l'atto precedente pregiudizievole e rendendo nuovamente procedibile la sua istanza.
- L'annullamento d'ufficio di un provvedimento che aveva dichiarato improcedibile un'istanza opera ordinariamente con effetto retroattivo, facendo venir meno ex tunc l'improcedibilità e ripristinando la procedibilità dell'istanza.
- Le censure contro un atto endoprocedimentale sono inammissibili quando tale atto non produce autonoma lesività né incide sulla specifica istanza oggetto del giudizio.
- Il richiamo, in un provvedimento amministrativo, a risultanze emerse in un confronto istruttorio non equivale necessariamente a recepimento motivazionale o a determinazione precettiva, se il contenuto dispositivo dell'atto non disciplina la situazione contestata.
- Un parere reso da un consulente esterno non è imputabile all'amministrazione attraverso l'immedesimazione organica propria degli atti adottati da funzionari dell'ente, ferma la necessità di valutarne l'eventuale autonoma rilevanza lesiva.
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