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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - delle note PEC del Comune di Bari (Prot. -OMISSIS- del 17.07.2025 e Prot. -OMISSIS- del 29.08.2025 - docc. nn. 1 e 2) con le quali l'Ente Comunale ha comunicato l'esito positivo della verifica e del controllo sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- (docc. nn. 3 e 4) e, quindi, la carenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela inibitoria (richiesta dagli odierni ricorrenti con note PEC del -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché dell'eventuale silenzio formatosi su dette istanze (doc. n. 5-9); e di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; - per l'accertamento dell'illegittimità delle attività edilizie segnalate al Comune di Bari con le S.C.I.A. nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- (rispettivamente in data 12.11.2024 e 02.01.2025); - per la condanna del Comune di Bari all'attuazione delle necessarie misure inibitorie dell'attività edilizia e dei provvedimenti conseguenti.

Giustizia amministrativa202501496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali recanti l'esito positivo della verifica sulle SCIA relative al mutamento di destinazione d'uso di un deposito in autorimessa e ai lavori di adeguamento antincendio, nonché il mancato esercizio dei poteri inibitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un appartamento e di un posto auto in un'autorimessa condominiale, contestavano due SCIA presentate dal condominio e dai proprietari di un locale confinante, aventi a oggetto, rispettivamente, il cambio di destinazione d'uso da deposito ad autorimessa e opere di adeguamento alla normativa antincendio dell'intera area. Deducevano la violazione dell'art. 19 l. 241/1990, degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, dell'art. 22 d.P.R. 380/2001, della normativa antincendio e di varie disposizioni del codice civile in materia condominiale e di comunione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione. Chiedevano l'annullamento delle note comunali, l'accertamento dell'illegittimità delle attività edilizie e la condanna del Comune all'adozione delle misure inibitorie. Il Comune eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione diretta delle SCIA e la tardività dell'azione di accertamento, ma sosteneva nel merito la legittimità degli atti adottati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'impugnazione delle note comunali, poiché esse non erano atti meramente confermativi: il Comune aveva sospeso l'efficacia delle SCIA, riavviato l'istruttoria, svolto ulteriori accertamenti e adottato una determinazione espressa sulle sollecitazioni dei ricorrenti. Nel merito, il giudice ha rilevato che il muro divisorio previsto dalla planimetria originaria tra autorimessa condominiale e deposito privato non era mai stato realizzato e che la certificazione di agibilità del 1973 attestava la fusione sostanziale delle superfici e la destinazione dell'intero piano interrato ad autorimessa. Il mutamento di destinazione d'uso non aveva ridotto lo standard urbanistico destinato a parcheggio e il Comune aveva verificato la conformità urbanistico-edilizia. Le opere di adeguamento antincendio riguardavano necessariamente l'intera superficie, data la promiscuità fisica degli ambienti, e risultavano funzionali anche alla sicurezza del posto auto dei ricorrenti. Le contestazioni relative ai poteri dell'amministratore e all'autorizzazione condominiale non evidenziavano illegittimità amministrative rilevanti; eventuali questioni civilistiche restavano estranee alla cognizione del giudice amministrativo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    Il TAR ha distinto l'impugnazione delle SCIA dalle note comunali successive alla sollecitazione dei terzi: le note, adottate dopo una nuova istruttoria e contenenti una presa di posizione espressa, sono atti autonomamente contestabili e non meramente confermativi.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione al mutamento di destinazione d'uso, ma il TAR ha escluso, in concreto, l'illegittimità amministrativa della SCIA, valorizzando lo stato dei luoghi attestato dalla certificazione di agibilità e la conservazione dello standard urbanistico per parcheggi.

  • artt. 3 e 4 d.P.R. 151/2011

    La normativa antincendio è stata considerata nel quadro delle opere di adeguamento dell'intera superficie, ritenute necessarie in ragione della promiscuità fisica tra area condominiale e area privata.

  • art. 16 d.lgs. 139/2006

    La disposizione è stata richiamata con riferimento alla disciplina della prevenzione incendi, senza che il TAR ravvisasse violazioni amministrative idonee a fondare l'annullamento.

  • d.m. 15 maggio 2020

    La disciplina tecnica antincendio è stata considerata quale parametro dell'intervento di messa a norma dell'autorimessa, ritenuto coerente con l'esigenza di sicurezza dell'intero complesso.

Massime di principio

  • Le note con cui l'amministrazione, dopo avere sospeso o riesaminato l'efficacia di una SCIA, svolto ulteriori accertamenti e acquisito integrazioni, definisce espressamente la sollecitazione del terzo non sono atti meramente confermativi e possono essere autonomamente contestate.
  • La disciplina dell'art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 impedisce l'impugnazione diretta della SCIA quale provvedimento tacito, ma non esclude la contestazione dell'atto espresso con cui l'amministrazione conclude le verifiche sollecitate dal terzo.
  • Nel valutare la legittimità di un mutamento di destinazione d'uso edilizio, assume rilievo lo stato dei luoghi risultante dalla documentazione amministrativa pregressa, inclusa la certificazione di agibilità, quando essa attesti una destinazione già compatibile con quella dichiarata nella SCIA.
  • Quando ambienti contigui destinati a proprietà diverse risultano privi della separazione fisica prevista originariamente e costituiscono di fatto un'unica superficie funzionale, le opere di adeguamento antincendio possono essere valutate con riferimento all'intero ambito, ove ciò sia necessario per la sicurezza complessiva.
  • Le questioni relative alla titolarità dei beni, ai poteri dell'amministratore condominiale e alla necessità di autorizzazioni interne rilevano, di regola, sul piano civilistico e non determinano l'illegittimità amministrativa della SCIA in assenza di una specifica violazione urbanistico-edilizia accertata dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

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