Cassazione Civile, Ordinanza n. 04372/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ricalcolo della retribuzione dovuta ai lavoratori durante il periodo di ferie. I dipendenti, macchinisti della società ferroviaria, avevano chiesto che nella retribuzione feriale fossero incluse alcune voci variabili previste dalla contrattazione aziendale, in particolare gli incentivi per attività di condotta/scorta oraria e per attività di riserva, ritenuti collegati in modo continuativo alle mansioni e allo status professionale. I giudici di merito avevano accolto la domanda in parte, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse attribuito efficacia vincolante a un'interpretazione europea non correttamente trasposta nel diritto interno; 2) violazione delle medesime norme e della contrattazione collettiva aziendale, assumendo che la nozione di ferie retribuite fosse rimessa alla contrattazione e che il contratto aziendale avesse escluso quelle voci dal computo; 3) ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la retribuzione feriale possa essere anche inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria o dissuasiva, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012, contestando che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito era coerente con la giurisprudenza europea e nazionale consolidata: la retribuzione dovuta durante le ferie comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito aveva correttamente accertato la natura continuativa e la rilevanza economica delle voci escluse dalla retribuzione feriale, nonché la loro idoneità a incidere in senso dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale, osservando che la Corte di giustizia si era già pronunciata sulla questione e che la valutazione concreta sull'inclusione o meno di specifiche indennità spetta al giudice nazionale. Ha inoltre respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il presupposto di una stabile tutela del posto di lavoro. La società ricorrente è stata condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione feriale deve garantire al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, evitando effetti dissuasivi sul godimento delle ferie; vanno considerate le voci collegate alle mansioni e allo status professionale.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato quale attuazione interna della disciplina europea sulle ferie, ma la Corte ne ribadisce la lettura conforme alla direttiva e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, in coerenza con l'esigenza di una retribuzione feriale non deterrente.
art. 2109 c.c.
È richiamato in relazione al diritto alle ferie retribuite; la sua applicazione deve coordinarsi con la nozione europea di retribuzione feriale.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
La società invocava la clausola come esclusiva di alcune voci dal computo della retribuzione feriale, ma la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione di merito che ne consentiva l'inclusione in ragione del collegamento con la mansione.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord
Serve a qualificare le attività di condotta e di riserva come istituti tipici della mansione di macchinista e quindi rilevanti ai fini della retribuzione feriale.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che gli incentivi esclusi erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo come lavoro effettivo.
art. 2948 c.c.
Per i crediti di lavoro non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ciò, per i crediti non prescritti, coincide con la cessazione del rapporto.
art. 18 L. 300/1970
Le modifiche apportate dalla L. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015 hanno inciso sul regime di stabilità del rapporto, giustificando la diversa decorrenza della prescrizione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equivalente a quella ordinaria e non può essere strutturata in modo da scoraggiare il lavoratore dall'esercitare il diritto al riposo annuale.
- Rientrano nel computo della retribuzione feriale le voci economiche che siano stabilmente collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, anche se qualificate dal contratto collettivo come incentivi o indennità.
- La compatibilità della disciplina nazionale e collettiva sulla retribuzione feriale deve essere verificata in concreto alla luce della funzione dissuasiva che una riduzione del trattamento economico potrebbe avere sul godimento delle ferie.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata più volte decisa e la valutazione controversa attiene, in concreto, all'apprezzamento del giudice nazionale circa la natura e l'incidenza delle voci retributive.
- Per i crediti di lavoro non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, essendo venuto meno il presupposto della stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
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