Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Il ricorrente contestava che l'ordine di demolizione comprendesse anche opere già oggetto di una precedente sentenza di assoluzione (in particolare: lo scheletro ligneo su basamento in c.a. di circa 50 mq con 12 pali). Sosteneva la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. (ne bis in idem / esecuzione di sentenze contraddittorie) e dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (inesistenza del titolo esecutivo), chiedendo che fossero demolite solo le opere successive/autonome di completamento (verniciatura dei pilastri, pavimentazione con mattonelle, pannelli in alluminio) già rimosse in parte dall'imputato e non l'intero manufatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) l'identità del fatto tra la precedente assoluzione e la successiva condanna era esclusa (giudicato della Cassazione ha già confermato la non identità), perciò il principio ne bis in idem non si applica; b) l'ordine di demolizione posto dalla sentenza di condanna ha natura restitutoria e deve riguardare l'opera nella sua unità quando le opere successive costituiscono prosecuzione o completamento del preesistente; c) solo le opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto della sentenza di condanna possono essere escluse dalla demolizione. Applicando tali principi al caso concreto, il giudice ha ritenuto unitarietà tra lo scheletro ligneo e le opere di completamento e quindi ha confermato l'ordine demolitorio sull'intero manufatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima
Il divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) opera solo se sussiste identità del fatto; se le condotte accertate nelle due sentenze non sono identiche nel periodo/materialmente, le sentenze possono coesistere e l'ordine di demolizione conseguente alla condanna resta eseguibile
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione all'asserita inesistenza del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto la dedotta nullità infondata alla luce della giurisprudenza che riconosce l'autosufficienza dell'ordine demolitorio formato con sentenza irrevocabile
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
L'ordine di demolizione disposto in sentenza penale ha funzione restitutoria (restitutio in integrum) e può riguardare l'edificio nella sua interezza, comprese aggiunte, superfetazioni e opere accessorie che costituiscono prosecuzione o completamento dell'abuso originario
art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma sostanziale sull'abuso edilizio contestato: la condanna per opere realizzate senza permesso di costruire costituiva il titolo della successiva statuizione demolitoria
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la pronuncia sulle sanzioni pecuniarie processuali a carico del ricorrente
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che consente l'irrogazione di somme a titolo di ammenda processuale; la Corte ha comunque valutato l'assenza di dolo nella proposizione del ricorso e ha comminato equitativamente 3.000 euro
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem si applica solo quando le due decisioni penali riguardano identico fatto materiale e temporale; se la seconda sentenza riguarda prosecuzione o ripresa di lavori in epoca diversa, non c'è identità del fatto e non opera il divieto
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza irrevocabile ha natura restitutoria e, se l'abuso è unitario o le opere successive costituiscono completamento/prosecuzione, la demolizione deve riguardare l'intero manufatto e non solo le aggiunte
- Se le opere aggiuntive sono dimostrabilmente strutturalmente autonome rispetto all'opera originaria oggetto di condanna, tali parti autonome possono essere escluse dall'abbattimento
- Nel giudizio di esecuzione va verificata la sussistenza dell'unitarietà dell'intervento: fotografie, perizie e prove tecniche sono decisive per dimostrare autonomia o continuità delle opere
- L'ordine di demolizione contenuto in una sentenza di condanna costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini provenienti da provvedimenti successivamente revocati: la caducazione di un precedente ordine non annulla l'efficacia di quello cristallizzato in sentenza irrevocabile
- Chi impugna rischia condanne alle spese e, in casi ritenuti manifestamente infondati, l'imposizione di somme a titolo di ammenda processuale; valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →