Sentenza n. 398/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2216 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2824/2024 pubblicata il 04.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2693/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torino. (Carta Docente). quanto al ricorso n. 2224 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2831/2024 pubblicata il 04.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 4953/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torino. quanto al ricorso n. 2292 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 545/2025 pubblicata il 26.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2814/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torino. quanto al ricorso n. 2852 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 97/2025 pubblicata il 28.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 910/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ivrea. quanto al ricorso n. 2917 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 35/2025 pubblicata il 06.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Novara - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 292/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Novara. quanto al ricorso n. 3200 del 2025: Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 547/2025 pubblicata il 26.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 2589/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torino. quanto al ricorso n. 3379 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 1204/2025, pubblicata in data 14/05/2025 dal Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 6342/2024, con particolare riferimento al capo dispositivo della sentenza che ha accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della "carta del docente" di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. quanto al ricorso n. 3402 del 2025: Ottemperanza della sentenza n. 1400/2025, pubblicata in data 30/05/2025 dal Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 9628/2024, con particolare riferimento al capo dispositivo della sentenza che ha accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della "carta del docente" di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passate in giudicato, recanti l'accertamento del diritto alla carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Con otto ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale ordinario di Torino, Ivrea e Novara, sezione lavoro, divenute irrevocabili, relative al diritto al beneficio economico della carta del docente. Hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme liquidate nei titoli giudiziali. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai soli fini organizzativi e decisionali, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dei ricorrenti l'obbligo di comunicare al commissario il codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa sia pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inottemperanza, fino alla decorrenza effettiva della nomina del commissario. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800 per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La copia della sentenza conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente, il cui diritto era stato accertato dai titoli giudiziali da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento dei debiti pubblici.
- Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della decisione di ottemperanza e fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di celerità e organizzazione della giustizia senza alterare i meccanismi decisionali né incidere sull'autonomia delle singole decisioni e sulla liquidazione delle spese riferite a ciascun ricorso.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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