Regolamento (UE) 2016/631
Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un codice di rete armonizzato per la connessione degli impianti di generazione di energia al sistema elettrico interconnesso dell'Unione. Definisce categorie di significatività dei gruppi di generazione, requisiti tecnici dettagliati per frequenza, tensione, resilienza ai guasti, servizi di sistema e controlli, con differenziazioni per tipologia di impianto e area sincrona. Disciplina inoltre le procedure di dimostrazione della conformità, le deroghe, il trattamento delle tecnologie emergenti e il monitoraggio dell'attuazione. L'obiettivo è garantire sicurezza del sistema, integrazione delle rinnovabili, non discriminazione e condizioni di mercato uniformi.
Codice di rete UE che stabilisce i requisiti tecnici per la connessione alla rete dei gruppi di generazione, dei parchi di generazione onshore e offshore e le relative procedure di conformità, deroghe e regole transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica, salvo esclusioni e deroghe previste, ai nuovi gruppi di generazione considerati significativi ai sensi dell'articolo 5, ai parchi di generazione, ai parchi offshore connessi in corrente alternata, nonché in alcuni casi ai gruppi esistenti qualora l'applicazione sia estesa ai sensi dell'articolo 4 o siano effettuati ammodernamenti rilevanti. L'ambito territoriale copre il sistema elettrico interconnesso dell'Unione e, per molte prescrizioni, le specifiche aree sincrone (Europa continentale, Gran Bretagna, area nordica, Irlanda e Irlanda del Nord, Baltico), con regole differenziate a seconda della tensione del punto di connessione e della potenza massima. Sono esclusi, tra l'altro, i gruppi connessi a sistemi insulari non sincroni con le aree principali indicate, i gruppi di riserva operanti in parallelo per meno di cinque minuti al mese in stato normale, i gruppi temporanei usati dai gestori di sistema per supplire a indisponibilità della rete e, salvo i gruppi con accumulo per pompaggio, i dispositivi di accumulo di energia.
Regolamento (UE) 2016/631 – codice di rete per la connessione dei generatori
Il regolamento istituisce un quadro tecnico armonizzato per la connessione degli impianti di generazione al sistema elettrico interconnesso dell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza del sistema, concorrenza nel mercato interno e integrazione delle rinnovabili. La disciplina tiene conto delle differenze tra aree sincrone, livelli di tensione, tecnologie di generazione e tipologie di impianto, prevedendo requisiti graduali per gruppi A, B, C e D.
Ambito di applicazione e classificazione degli impianti
L'articolo 3 limita l'applicazione ai nuovi gruppi significativi ai sensi dell'articolo 5, mentre i gruppi esistenti restano in linea di principio fuori dal campo di applicazione, salvo modifica sostanziale dell'impianto o decisione dell'autorità/stato membro di estendere i requisiti. La significatività dipende dal livello di tensione del punto di connessione e dalla potenza massima, con soglie diverse per area sincrona e con la possibilità di riconsiderare la categoria in caso di modifica delle soglie.
Sono escluse le connessioni a sistemi insulari non sincroni con le aree principali UE indicate, i gruppi di riserva a funzionamento limitato, i gruppi temporanei usati dai gestori di sistema in caso di indisponibilità della rete e gli accumuli, salvo quelli con pompaggio. Il regolamento contiene inoltre regole speciali per offshore, impianti di cogenerazione e siti industriali.
Requisiti generali di sistema
Gli articoli 7-12 fissano il quadro regolatorio: requisiti generali e specifici per sito approvati dall'entità designata nello Stato membro, principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e ottimizzazione dei costi, consultazione pubblica e partecipazione delle parti interessate tramite ENTSO-E e Agenzia. I costi ragionevoli, efficienti e proporzionati sostenuti dai gestori di sistema sono recuperabili tramite tariffe di rete o altri mezzi idonei, previa valutazione dell'autorità di regolamentazione. Le informazioni riservate ricevute nell'ambito del regolamento restano soggette a segreto professionale.
Requisiti tecnici per frequenza, tensione, fault-ride-through e controllo
Il cuore del regolamento è nei Titoli II e III. Per i gruppi di tipo A si prescrivono soglie e tempi di funzionamento senza disconnessione, risposta alla sovrafrequenza in modalità LFSM-O e requisiti base di telecontrollo. I gruppi di tipo B aggiungono controllo remoto, fault-ride-through con profili tensione-tempo, riconnessione automatica, coordinamento delle protezioni e scambio dati con il gestore di sistema.
Per i gruppi di tipo C i requisiti si intensificano: regolazione della potenza attiva su istruzione, modalità LFSM-U e FSM con parametri tecnici puntuali, controllo del ripristino della frequenza, black start se richiesto, funzionamento in isola, rifiuto di carico, gestione dinamica dei guasti e modelli di simulazione. I gruppi di tipo D incorporano i requisiti precedenti e aggiungono prescrizioni più severe sulla stabilità di tensione, sugli intervalli di tensione, sulla sincronizzazione, sul fault-ride-through e sulle protezioni di eccitazione e stabilizzazione della potenza.
Per i parchi di generazione il regolamento prevede ulteriori obblighi: corrente di guasto rapido, ripristino della potenza attiva post-guasto, eventuale inerzia sintetica, profili U-Q/Pmax e P-Q/Pmax, modalità di controllo della tensione, della potenza reattiva e del fattore di potenza, oltre alla possibilità di contribuire allo smorzamento delle oscillazioni di potenza. I parchi offshore connessi in AC seguono un regime dedicato con tabelle specifiche e alcuni adattamenti per area sincrona.
Procedura di connessione e messa in esercizio
Il Titolo III disciplina la dimostrazione della conformità prima della connessione. Per i gruppi A è sufficiente un documento di installazione; per i gruppi B e C è richiesto un PGMD con dichiarazione di conformità; per i gruppi D la procedura si articola in EON, ION e FON, con eventuale LON in caso di non conformità temporanea. Il regolamento ammette l'uso di certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato in sostituzione totale o parziale di prove o simulazioni.
Le autorizzazioni provvisorie hanno durata limitata: la ION non può superare 24 mesi, la LON non può superare 12 mesi, salvo proroghe legate a progressi sostanziali o a una richiesta di deroga presentata nei termini. In caso di incompatibilità non risolta, il gestore di sistema può rifiutare l'autorizzazione al funzionamento fino al ripristino della conformità.
Conformità, prove, simulazioni e documentazione
Il Titolo IV attribuisce al titolare dell'impianto la responsabilità della conformità lungo tutto il ciclo di vita dell'impianto e impone la comunicazione preventiva di modifiche tecniche, guasti e piani di prova. Il gestore di sistema valuta la conformità, pubblica l'elenco delle informazioni e dei documenti richiesti e può delegare le attività di controllo, restando comunque vincolato agli obblighi di riservatezza.
Le prove e le simulazioni sono dettagliate per categoria di gruppo e di parco, con criteri di successo, intervalli temporali, soglie di risposta e verifiche di stabilità. Sono previste prove per LFSM-O, LFSM-U, FSM, controllo del ripristino della frequenza, black start, funzionamento in isola, capacità reattiva, fault-ride-through, iniezione rapida di corrente di guasto e PSS. I modelli di simulazione devono essere convalidati rispetto alle prove di conformità e possono essere accompagnati da certificazioni di apparecchiatura.
Deroghe e tecnologie emergenti
Il Titolo V consente deroghe per nuovi ed esistenti gruppi di generazione, su richiesta del titolare/potenziale titolare dell'impianto, del gestore di sistema o del TSO. La domanda deve essere motivata, corredata di analisi costi-benefici e della dimostrazione che non vi siano effetti negativi sugli scambi transfrontalieri; il procedimento è scandito da termini rigorosi per completezza, valutazione, decisione e possibile revoca. Le autorità nazionali tengono un registro delle deroghe e l'Agenzia esercita controllo di secondo livello.
Il Titolo VI introduce un regime transitorio per le tecnologie emergenti di tipo A: fino al superamento di soglie di vendita e capacità, tali gruppi non sono soggetti ai requisiti del regolamento, salvo l'obbligo di documento di installazione. La classificazione è decisa dalle autorità di regolamentazione coordinate a livello di area sincrona, su domanda del fabbricante, e può essere ritirata al superamento del limite complessivo o per decisione coordinata.
Disposizioni finali
L'articolo 71 impone che i contratti e le condizioni generali di connessione siano adeguati al regolamento; per gli impianti esistenti soggetti all'estensione dei requisiti, l'adeguamento delle clausole deve avvenire entro tre anni dalla decisione applicativa. L'articolo 72 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l'applicazione generale dopo tre anni, con alcune norme operative immediatamente o con termini speciali. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 istituisce un codice di rete per la connessione di gruppi di generazione sincroni, parchi di generazione e parchi offshore al sistema interconnesso. Il regolamento mira a concorrenza equa, sicurezza del sistema, integrazione delle fonti rinnovabili e facilitazione degli scambi di energia elettrica nell'Unione, imponendo anche obblighi per l'uso appropriato delle capacità di generazione da parte dei gestori di sistema in modo trasparente e non discriminatorio.
Definizioni essenziali
L'articolo 2 rinvia a varie definizioni già presenti in atti UE e aggiunge concetti specifici come area sincrona, gruppo di generazione, parco di generazione, Pmax, fault-ride-through, inerzia sintetica, LFSM-O, LFSM-U, FSM, black start, documenti di conformità (PGMD, dichiarazione di conformità, documento di installazione) e diverse comunicazioni di esercizio (EON, ION, FON, LON).
Ambito di applicazione ed esclusioni
L'articolo 3 applica i requisiti ai nuovi gruppi di generazione significativi ai sensi dell'articolo 5; il gestore di sistema deve rifiutare la connessione di gruppi non conformi, salvo deroga. Sono esclusi i gruppi connessi a reti di isole non sincrone con le principali aree sincrone UE, i gruppi di riserva con funzionamento in parallelo inferiore a cinque minuti al mese, i gruppi temporanei usati per carenze di capacità di sistema e i dispositivi di accumulo, salvo i gruppi con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Gruppi esistenti, ammodernamenti e significatività
L'articolo 4 esclude in linea di principio i gruppi esistenti, salvo casi di modifiche sostanziali che richiedano revisione del contratto di connessione o decisione dell'autorità/stato membro di estendere l'applicazione del regolamento, previa analisi costi-benefici e consultazione. L'articolo 5 definisce le soglie di significatività per tipo A, B, C e D in funzione di tensione del punto di connessione e Pmax, con limiti differenti per area sincrona; la modifica delle soglie richiede approvazione regolatoria e consultazione pubblica.
Regole speciali per offshore, accumulo per pompaggio e siti industriali
L'articolo 6 disciplina l'applicazione ai gruppi offshore, ai gruppi con accumulo per pompaggio e agli impianti integrati nei siti industriali. I gruppi offshore in linea di principio seguono i requisiti onshore salvo deroghe tecniche o connessioni in HVDC/non sincrone; i gruppi con accumulo per pompaggio devono rispettare i requisiti sia in generazione sia in pompaggio; gli impianti industriali possono concordare condizioni di disconnessione e, per taluni impianti di cogenerazione, non si applicano requisiti di mantenimento costante/modulazione della potenza attiva se ricorrono condizioni stringenti.
Quadro regolatorio, consultazione e costi
L'articolo 7 stabilisce che i requisiti di portata generale e, se previsto, quelli specifici per sito sono soggetti ad approvazione dell'entità designata dallo Stato membro, con principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e ottimizzazione dei costi. Gli articoli 8 e 9 regolano la responsabilità di più TSO nello stesso Stato membro e il recupero dei costi ragionevoli, efficienti e proporzionati tramite tariffe o altri mezzi idonei. Gli articoli 10-12 disciplinano consultazione pubblica, partecipazione delle parti interessate, e obblighi di riservatezza.
Requisiti tecnici generali per i gruppi di tipo A
L'articolo 13 impone ai gruppi di tipo A requisiti minimi su stabilità di frequenza, intervalli di funzionamento senza disconnessione, risposta a variazioni di frequenza e derivata di frequenza, modalità LFSM-O, riduzione della potenza attiva in sottofrequenza, telecontrollo tramite porta d'ingresso e condizioni di connessione automatica. La tabella 2 fissa, per area sincrona, gli intervalli di frequenza e i tempi minimi di permanenza in rete; sono previsti limiti su soglia LFSM-O, statismo, ritardo iniziale e possibilità di accordi più ampi con il gestore di sistema.
Requisiti tecnici per i gruppi di tipo B
L'articolo 14 aggiunge, rispetto al tipo A, requisiti su controllo remoto, fault-ride-through con profili tensione-tempo, riconnessione dopo disturbo, coordinamento degli schemi di protezione, priorità tra controlli e protezioni e scambio di informazioni in tempo reale o periodico. Le tabelle e i parametri tecnici specificano le condizioni pre/post guasto, i limiti di tensione e i profili di ride-through, mentre la protezione di rete e le impostazioni devono essere concordate e non compromettere la prestazione del gruppo.
Requisiti tecnici per i gruppi di tipo C
L'articolo 15 introduce requisiti più stringenti per gruppi di tipo C: regolazione della potenza attiva su istruzione del gestore o TSO, modalità LFSM-U, modalità FSM con parametri su soglia, statismo, banda morta, insensibilità e tempi di risposta, controllo del ripristino della frequenza, capacità di black start se richiesta, funzionamento in isola e rifiuto di carico, rapida risincronizzazione, registrazione dei guasti, modelli di simulazione, limiti di rampa e specifiche sull'atrottamento del neutro. Sono disciplinate anche la gestione di protezioni, la priorità dei dispositivi di controllo e l'obbligo di fornire dati e segnali al gestore di sistema.
Requisiti tecnici per i gruppi di tipo D
L'articolo 16 cumula i requisiti dei tipi precedenti e aggiunge prescrizioni dettagliate sulla stabilità di tensione, con intervalli di tensione per area sincrona e per livelli di base diversi, regole per disconnect automatico, fault-ride-through con tabelle specifiche per gruppi sincroni e parchi, e requisiti di sincronizzazione autorizzata dal gestore di sistema con parametri concordati su tensione, frequenza, angolo di fase e sequenza di fase.
Requisiti specifici per gruppi sincroni
Gli articoli 17-19 disciplinano i gruppi sincroni di tipo B, C e D: controllo automatico dell'eccitazione, capability di potenza reattiva, profili U-Q/Pmax e P-Q/Pmax, funzionamento stabile in tutto il range operativo, compensazioni supplementari per linee/cavi, partecipazione a black start, funzionamento in isola e requisiti PSS/AVR per i gruppi di tipo D. Per il tipo D sono richiesti accordi specifici su stabilità angolare, limitatori di sotto/sovraeccitazione, limitatore di corrente statore e, sopra certe potenze, funzione PSS.
Requisiti specifici per parchi di generazione
Gli articoli 20-22 prevedono per i parchi di tipo B, C e D requisiti su iniezione rapida di corrente di guasto, ripristino della potenza attiva post-guasto, eventuale inerzia sintetica, profili U-Q/Pmax e P-Q/Pmax, modalità di controllo della tensione, della potenza reattiva e del fattore di potenza, e contribuzione allo smorzamento delle oscillazioni di potenza. Per i parchi di tipo D si applicano inoltre tutti i requisiti più rilevanti dei livelli precedenti, inclusa la capability ai guasti e alla regolazione della tensione.
Parchi di generazione offshore in AC
Gli articoli 23-28 adattano il codice ai parchi offshore connessi in corrente alternata, distinguendo due configurazioni di connessione offshore. Si applicano requisiti di frequenza, tensione, fault-ride-through, corrente di guasto rapido, ripristino del sistema, potenza reattiva e gestione del sistema, con tabelle dedicate e alcune specificità per Spagna e area baltica.
Procedura di comunicazione di esercizio
Gli articoli 29-37 disciplinano la prova documentale della conformità prima della connessione. Per i gruppi A è previsto il documento di installazione; per B e C il PGMD con dichiarazione di conformità; per i D una sequenza EON, ION e FON, con eventuale LON in caso di non conformità temporanea. Sono fissati contenuti minimi dei documenti, facoltà di usare certificati rilasciati da certificatori autorizzati e termini di validità: ION fino a 24 mesi, LON fino a 12 mesi, con proroghe solo in presenza di progressi sostanziali o deroga.
Analisi costi-benefici per estendere i requisiti agli impianti esistenti
Gli articoli 38 e 39 stabiliscono la procedura per applicare requisiti del regolamento ai gruppi esistenti. Il TSO deve prima svolgere un confronto qualitativo e, se i benefici probabili superano i costi, un'analisi quantitativa; la relazione va pubblicata e consultata e la proposta all'autorità deve includere periodo transitorio fino a due anni. L'analisi deve considerare sicurezza dell'approvvigionamento, mercato interno, rinnovabili e costi diretti, opportunità perse e impatti su manutenzione ed esercizio.
Controllo della conformità e prove
Gli articoli 40-43 attribuiscono al titolare dell'impianto la responsabilità della conformità lungo l'intera vita dell'impianto e impongono notifica di modifiche, guasti e calendari di prova. Il gestore di sistema valuta la conformità, pubblica le informazioni e la ripartizione delle responsabilità, può delegare le attività e può richiedere prove e simulazioni periodiche o successive a guasti/modifiche. Sono previste regole comuni per prove, simulazioni, partecipazione del gestore e uso di modelli di simulazione convalidati.
Prove e simulazioni di conformità per gruppi sincroni e parchi
Gli articoli 44-57 dettagliano le prove e simulazioni per ciascuna tipologia: LFSM-O, LFSM-U, FSM, black start, funzionamento in isola, capacità reattiva, fault-ride-through, iniezione di corrente di guasto, ripristino della potenza attiva e PSS. Le prove possono essere sostituite, in tutto o in parte, da certificati di apparecchiature; i modelli di simulazione devono essere convalidati rispetto alle prove. Sono fissati criteri di successo, soglie di prestazione, durate minime, parametri di risposta e condizioni di stabilità.
Orientamenti non vincolanti e monitoraggio
Gli articoli 58 e 59 affidano a ENTSO-E l'elaborazione di orientamenti non vincolanti entro sei mesi dall'entrata in vigore e poi con cadenza biennale, con consultazione delle parti interessate. ENTSO-E e l'Agenzia monitorano l'attuazione, individuano divergenze nazionali e verificano la validità delle soglie; l'Agenzia definisce le informazioni da ricevere e può proporre modifiche del regolamento se emerge l'esigenza di maggiore armonizzazione.
Deroghe individuali e per classi di impianti
Gli articoli 60-65 disciplinano la concessione, il controllo e l'eventuale revoca delle deroghe. Le deroghe possono essere richieste dal titolare/potenziale titolare di impianto, dal gestore di sistema o dal TSO; devono essere motivate, corredate da analisi costi-benefici e dimostrazione di assenza di effetti negativi sugli scambi transfrontalieri. Il procedimento prevede termini per completezza della domanda, valutazioni del gestore/TSO, decisione motivata dell'autorità di regolamentazione e tenuta di un registro pubblico-consolidato presso le autorità nazionali e l'Agenzia.
Tecnologie emergenti
Gli articoli 66-70 prevedono un regime transitorio per gruppi di tipo A classificati come tecnologia emergente: tali gruppi, salvo l'articolo 30, non sono soggetti ai requisiti del regolamento finché rientrano nei limiti cumulativi di capacità. La classificazione richiede che la tecnologia sia disponibile in commercio e che le vendite non superino determinate soglie (0,1 % del carico massimo annuale 2014 nell'area sincrona, ripartite fra Stati membri). La domanda può essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore; l'eventuale ritiro scatta al superamento della soglia o per decisione coordinata delle autorità di regolamentazione.
Modifica contratti, entrata in vigore e applicazione
L'articolo 71 impone l'adeguamento delle clausole contrattuali e delle condizioni generali di connessione per nuovi impianti e, per quelli esistenti soggetti al regolamento, entro tre anni dalla decisione di applicazione. L'articolo 72 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l'applicazione generale dopo tre anni, salve disposizioni specifiche che operano prima; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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