Regolamento (UE) 2016/580
Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, in via eccezionale e temporanea, un contingente tariffario annuo senza dazio per l’olio d’oliva tunisino diretto al mercato dell’Unione. La misura mira a sostenere l’economia tunisina dopo gli attentati del 2015, salvaguardando al contempo il mercato unionale dell’olio d’oliva e prevenendo frodi. Il regime è subordinato al rispetto delle norme sull’origine e può essere sospeso o corretto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Si applica solo per il periodo 2016-2017.
Introduzione di un contingente tariffario annuale senza dazio per l’importazione nell’UE di olio d’oliva non trattato originario della Tunisia, come misura commerciale autonoma di emergenza e temporanea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di olio d’oliva non trattato originario della Tunisia, classificato ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all’Unione. Il beneficio consiste in un contingente tariffario annuale senza dazio di 35 000 tonnellate per ciascuno degli anni civili 2016 e 2017. Restano rilevanti le condizioni di origine previste dal protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo UE-Tunisia e la cooperazione amministrativa efficace con l’Unione. Il contingente supplementare è accessibile solo dopo l’esaurimento del contingente annuale senza dazio già previsto dall’accordo all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1.
Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina
Il regolamento adotta una misura commerciale autonoma e temporanea per sostenere l’economia tunisina, duramente colpita dagli attentati terroristici del 26 giugno 2015 nei pressi di Sousse. Il legislatore unionale collega l’intervento agli obiettivi della politica europea di vicinato e dell’accordo euromediterraneo UE-Tunisia, precisando al contempo la necessità di preservare la stabilità del mercato dell’olio d’oliva nell’Unione e di prevenire utilizzi fraudolenti del regime preferenziale.
Finalità e contesto
Secondo i considerando, l’olio d’oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l’Unione e riveste un ruolo economico significativo per il Paese e per alcune regioni di Stati membri. Per questo motivo, l’Unione introduce un accesso aggiuntivo al mercato unionale mediante un contingente tariffario senza dazio, concepito come misura eccezionale e limitata nel tempo. Il regolamento lascia espressamente impregiudicati i negoziati in corso tra Unione e Tunisia per una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA).
Ambito oggettivo e soggettivo
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di olio d’oliva non trattato originario della Tunisia, classificato ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90. Il prodotto deve essere interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all’Unione. Il beneficio consiste in un contingente tariffario annuale senza dazio di 35 000 tonnellate per ciascuno degli anni civili 2016 e 2017.
Condizioni per beneficiare del contingente
L’accesso al contingente è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull’origine e delle relative procedure previste dal protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo. I considerando aggiungono che la misura è pensata per essere effettivamente utile all’economia tunisina e, al tempo stesso, protetta da rischi di frode grazie alla cooperazione amministrativa con l’Unione.
Un’ulteriore condizione operativa è che il contingente aggiuntivo sia messo a disposizione solo dopo l’esaurimento del contingente tariffario annuale senza dazio già previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’accordo. In tal modo il regolamento evita un’immissione prematura di quantitativi supplementari sul mercato unionale.
Gestione del contingente e ruolo della Commissione
La Commissione gestisce il contingente secondo l’articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato espressamente come base per le regole di gestione dei contingenti tariffari. La procedura di comitato è affidata al comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 nei casi previsti.
Sospensione e misure correttive
Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri di reazione rapida. Se vi sono elementi di prova sufficienti del mancato rispetto, da parte della Tunisia, delle condizioni sull’origine, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, i regimi preferenziali introdotti dall’articolo 1. In parallelo, è prevista una revisione intermedia: la Commissione deve valutare l’impatto del regolamento sul mercato dell’olio d’oliva dell’Unione e trasmettere le conclusioni a Parlamento europeo e Consiglio; qualora il mercato risulti pregiudicato, può adottare misure correttive mediante atto di esecuzione.
Durata e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2017. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contingente tariffario annuale senza dazio
Per gli anni civili 2016 e 2017 è aperto nell’Unione un contingente tariffario annuale senza dazio pari a 35 000 tonnellate per l’importazione di olio d’oliva non trattato originario della Tunisia, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente dalla Tunisia all’Unione (art. 1).
Condizioni di origine e cooperazione amministrativa
Il diritto al contingente è subordinato al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme sull’origine dei prodotti e delle relative procedure previste dal protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo UE-Tunisia; il considerando evidenzia anche la necessità di una cooperazione amministrativa efficace per prevenire la frode (art. 2).
Accesso subordinato all’esaurimento del contingente preesistente
Il contingente introdotto dal regolamento è reso disponibile solo una volta esaurito il volume del contingente tariffario annuale senza dazio per olio d’oliva non trattato già previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’accordo (art. 3).
Gestione del contingente
La Commissione gestisce il contingente tariffario annuale secondo le regole dell’articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamate anche nei considerando come disciplina applicabile alla gestione dei contingenti tariffari (art. 4).
Sospensione temporanea dei benefici
Se accerta, sulla base di elementi di prova sufficienti, il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all’articolo 2, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospende temporaneamente, in tutto o in parte, i regimi preferenziali di cui all’articolo 1; l’atto è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2 (art. 5).
Revisione intermedia e misure correttive
La Commissione deve valutare l’impatto del regolamento sul mercato dell’olio d’oliva dell’Unione dopo la sua entrata in vigore e trasmettere le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Se riscontra un pregiudizio per il mercato unionale, può adottare un atto di esecuzione per introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità del mercato, sempre secondo la procedura d’esame (art. 6).
Procedura di comitato
La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013; nei casi richiamati si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 7).
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 8).
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