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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1150

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Normativa europea32016R1150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo dettagliato l'attuazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Fissa regole comuni su contenuto dei programmi, domande, selezione, anticipi, rimborsi semplificati, controlli e relazioni annuali, oltre a disposizioni specifiche per ciascuna misura di sostegno. Stabilisce anche il quadro per le comunicazioni alla Commissione e per il monitoraggio degli aiuti di Stato e degli anticipi. È corredato da modelli standard negli allegati per notifiche, rendicontazione e valutazione.

Modalità di applicazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con regole su presentazione, modifica, attuazione, controllo, rendicontazione e importi di talune misure.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che attuano programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo ai sensi della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e riguarda le misure di promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti, innovazione e distillazione dei sottoprodotti. Incide sulle procedure nazionali di domanda, selezione, pagamento, anticipi, controlli, notifiche alla Commissione e relazioni annuali. Si applica nel quadro del periodo di programmazione 2014-2018 indicato all'articolo 1; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione. Sono richiamate deroghe e condizioni specifiche, tra cui misure di emergenza per calamità naturali o circostanze eccezionali e talune esenzioni dall'obbligo di comunicazione per importi limitati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Il regolamento detta le modalità di applicazione del quadro dell'OCM unica per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La disciplina mira a garantire uniformità, trasparenza e controllo nell'utilizzo delle risorse dell'Unione, sostituendo le precedenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 nel nuovo quadro normativo.

Ambito di applicazione e struttura del sistema

Le disposizioni si applicano agli Stati membri che predispongono e attuano programmi nazionali di sostegno nel periodo 2014-2018. Il regolamento copre le misure di promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti, innovazione e distillazione dei sottoprodotti. Regola inoltre i rapporti con la Commissione, i controlli, gli anticipi, le procedure di selezione e il recupero degli importi indebitamente erogati.

Presentazione e modifica dei programmi nazionali

L'articolo 1 stabilisce che il progetto di programma di sostegno si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2014 al 2018; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate o modificate in materia di programmi di sostegno. L'articolo 2 consente modifiche del programma non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1º marzo e il 30 giugno, salvo misure di emergenza dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili o altre circostanze eccezionali. Le modifiche vanno presentate con il modello dell'allegato I e, se incidono sulla dotazione finanziaria, con la tabella aggiornata dell'allegato II.

Contenuto minimo del programma

L'articolo 3 impone che il programma contenga, per ciascuna misura, strategia, obiettivi quantificati, soggetti legittimati, procedura di domanda, criteri di ammissibilità, costi ammissibili e non ammissibili, eventuale uso di tabelle standard dei costi unitari o contributi in natura, criteri di priorità, procedura di selezione, termini di pagamento, anticipi, demarcazione con altri programmi e verifica dei doppi finanziamenti, nonché l'eventuale aiuto di Stato. Devono inoltre essere indicati i risultati della consultazione, la strategia globale, la valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali, lo scadenzario, la tabella finanziaria, gli indicatori di monitoraggio, le misure organizzative, le autorità competenti e il sito web della normativa nazionale.

Misure di promozione

Per l'informazione negli Stati membri e la promozione nei paesi terzi, gli articoli 4 e 5 impongono regole nazionali su presentazione, selezione, esame delle domande, contratti, anticipi, cauzioni e verifica dei criteri di ammissibilità, priorità e conformità alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1149. È prevista la valutazione dell'operazione prima della proroga del sostegno. L'articolo 6 consente a due o più Stati membri di selezionare un'operazione congiunta di informazione o promozione, concordando il cofinanziamento e le procedure amministrative per monitoraggio, attuazione e controllo.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

L'articolo 7 disciplina la procedura di domanda per le azioni di ristrutturazione e riconversione, richiedendo la verifica dell'ammissibilità della domanda, della coerenza con il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e dei criteri di priorità. Gli Stati membri possono stabilire superfici minime ammissibili e superfici minime risultanti, con deroghe giustificate e basate su criteri oggettivi.

Vendemmia verde

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono un impianto autonomo per la vendemmia verde: gli Stati membri devono adottare disposizioni di attuazione, fissare la finestra per la presentazione delle domande tra il 15 aprile e il 10 giugno, definire entro il 10 giugno una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la misura e stabilire il termine di esecuzione. La compensazione è calcolata ogni anno sui costi diretti dei metodi ammessi e sulla perdita di reddito, tenendo conto dei risparmi di costo. Se il produttore ritira la domanda senza giustificato motivo, può essere posto a suo carico il costo di trattamento della pratica.

Fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti e innovazione

Per i fondi di mutualizzazione l'articolo 11 richiede disposizioni nazionali di attuazione e l'articolo 12 definisce la procedura di domanda; per l'assicurazione del raccolto l'articolo 13 disciplina le modalità di accesso e pagamento, anche tramite compagnie assicurative; per gli investimenti l'articolo 14 e per l'innovazione l'articolo 15 impongono regole su domande, selezione, ammissibilità, criteri di priorità e, se del caso, anticipi e cauzioni. In queste misure il regolamento punta a uniformare le procedure tra Stati membri e a garantire controllabilità delle operazioni.

Distillazione dei sottoprodotti

Gli articoli 16, 17 e 18 stabiliscono che gli Stati membri debbano prevedere regole applicative e di domanda per la distillazione dei sottoprodotti. Il sostegno massimo è fissato in 1,1 EUR/%vol/hl per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce e in 0,5 EUR/%vol/hl per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce; gli Stati membri determinano l'importo effettivo del sostegno e la compensazione dei costi di raccolta nel rispetto di tali limiti e su base oggettiva e non discriminatoria.

Relazioni, valutazione e aiuti di Stato

L'articolo 19 impone la relazione annuale sull'attuazione delle misure entro il 1º marzo, con dati tecnici e finanziari, tabella della misura promozionale e, nel 2017 e nel 2019, una valutazione del rapporto costi/benefici e delle possibilità di maggiore efficienza del programma. L'articolo 20 richiede la notifica alla Commissione degli aiuti di Stato relativi a promozione, assicurazione e investimenti, indicando la base giuridica: de minimis, esenzione o autorizzazione della Commissione.

Anticipi, comunicazioni e prevenzione dei doppi finanziamenti

L'articolo 21 disciplina gli anticipi, imponendo ai beneficiari la comunicazione annuale dell'utilizzo e del saldo degli anticipi e consentendo un'esenzione per operazioni con contributo UE inferiore a 5.000.000 EUR. I documenti finali devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo al pagamento per le operazioni concernenti ristrutturazione, investimenti e innovazione. L'articolo 22 prevede che tutte le comunicazioni avvengano conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, che i dati siano conservati per almeno dieci campagne e che restino fermi gli obblighi statistici di altro diritto dell'Unione. L'articolo 27 impone specifiche misure per evitare doppi finanziamenti irregolari.

Selezione, rimborsi semplificati e pagamenti

L'articolo 23 descrive la procedura di selezione: le domande tardive o non conformi sono escluse; quelle ammissibili sono classificate secondo criteri di priorità, con eventuale soglia minima e selezione fino a esaurimento del budget, anche con pagamenti pro rata. L'articolo 24 disciplina il rimborso semplificato mediante tabelle standard dei costi unitari, da calcolare con metodo equo, oggettivo e verificabile, riesaminato ogni due anni e supportato da documentazione giustificativa. L'articolo 25 impone il pagamento ai beneficiari entro dodici mesi dalla presentazione di una domanda di pagamento valida e completa.

Regime degli anticipi

L'articolo 26 consente anticipi per le misure di promozione, ristrutturazione, investimenti, innovazione e distillazione, se previsti nel programma nazionale. L'anticipo non può superare l'80 % del contributo dell'Unione e richiede una garanzia bancaria o cauzione equivalente almeno pari all'importo anticipato; l'importo deve essere speso entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo al versamento, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. Per la ristrutturazione e riconversione sono previste eccezioni in caso di calamità naturali o problemi sanitari del materiale vegetale riconosciuti dalle autorità competenti.

Sistema dei controlli

Gli articoli 29-40 stabiliscono un sistema di controlli effettivo, proporzionato e dissuasivo. Sono previsti controlli amministrativi su domande e dichiarazioni, controlli in loco con campionamento basato sul rischio, relazioni di controllo, coordinamento tra organismi competenti, poteri di accesso ai vigneti, agli impianti e alla documentazione contabile, assistenza reciproca tra Stati membri, obbligo dei soggetti controllati di non ostacolare i controlli e recupero degli importi indebitamente erogati con interessi. La selezione del campione deve tenere conto della rappresentatività e almeno il 20-25 % del minimo dei beneficiari da controllare è selezionato casualmente per garantire equilibrio tra rischio e rappresentatività.

Controlli specifici per misura

Per le operazioni di informazione e promozione, l'articolo 41 consente l'uso di certificati di audit per i progetti più rilevanti e prevede controlli amministrativi e in loco sulle fatture e sui documenti giustificativi. Per la ristrutturazione e riconversione, l'articolo 42 prevede l'uso dello schedario viticolo, controlli prima e dopo l'esecuzione, possibilità di telerilevamento e riduzione del controllo in loco al 5 % delle domande in presenza di strumenti grafici o equivalenti affidabili. Per la vendemmia verde, l'articolo 43 impone controlli sistematici dopo l'operazione, da completare entro il 31 luglio e comunque prima della normale invaiatura, verificando l'esistenza del vigneto, la completa rimozione o distruzione dei grappoli e il metodo utilizzato. Per la distillazione dei sottoprodotti, l'articolo 45 richiede controlli sul rispetto delle condizioni e dei limiti di sostegno, anche a livello nazionale.

Superficie vitata e allegati applicativi

L'articolo 44 definisce la superficie vitata come il perimetro esterno dei ceppi di vite più una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra i filari; lo Stato membro può non misurarla in questo modo se utilizza tabelle standard dei costi unitari o documenti giustificativi basati su unità diverse dalla superficie. Gli allegati I-VII forniscono i modelli standard per la notifica dei programmi, la tabella finanziaria, la relazione annuale, i dati tecnici, la notifica delle misure promozionali, la relazione sui controlli e le informazioni sugli aiuti di Stato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Periodo di programmazione e modifica dei programmi

L'articolo 1 fissa il periodo di programmazione al quinquennio 2014-2018 e impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative nazionali relative ai programmi di sostegno non appena adottate o modificate. L'articolo 2 consente modifiche dei programmi al massimo due volte per esercizio finanziario, entro il 1º marzo e il 30 giugno, salvo misure di emergenza dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili o altre circostanze eccezionali; le modifiche devono essere notificate mediante il modello dell'allegato I e, se incidono sulla dotazione, devono includere una tabella finanziaria aggiornata secondo l'allegato II.

Contenuto minimo del programma nazionale

L'articolo 3 elenca il contenuto obbligatorio del programma di sostegno: descrizione della strategia e degli obiettivi quantificati per ciascuna misura, soggetti ammessi a presentare domanda, procedura di domanda, criteri di ammissibilità, costi ammissibili e non, uso di tabelle standard dei costi unitari o contributi in natura, criteri di priorità e loro ponderazione, procedura di selezione, termini di pagamento, anticipi e condizioni, demarcazione con altri programmi e prevenzione dei doppi finanziamenti, eventuale aiuto di Stato, risultati della consultazione, strategia globale, valutazione degli impatti, scadenzario, tabella finanziaria, criteri di monitoraggio e valutazione, misure attuative, autorità competenti e sito web della normativa nazionale.

Procedure di domanda per promozione e ristrutturazione

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la procedura di domanda per la promozione interna e nei paesi terzi, imponendo agli Stati membri di regolare termini, esame, notifiche, selezione, verifica di conformità, criteri di priorità, contratti, anticipi e cauzioni. Per la promozione interna, i beneficiari che intendono usare certificati relativi ai rendiconti finanziari devono comunicarlo al momento della domanda. L'articolo 7 regola la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, includendo il contenuto della domanda, la coerenza con il sistema autorizzativo degli impianti viticoli e la possibilità di fissare una superficie minima ammissibile, con deroghe motivate e basate su criteri oggettivi.

Vendemmia verde: termini, compensazione e controllo

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono che gli Stati membri devono disciplinare la vendemmia verde con notifica preventiva, importo della compensazione, termini di presentazione delle domande tra il 15 aprile e il 10 giugno, definizione entro il 10 giugno di una situazione di mercato prevedibile e fissazione del termine di esecuzione. La compensazione si calcola annualmente sui costi diretti dei diversi metodi ammissibili e sulla perdita di reddito, con eventuale applicazione del metodo meno costoso se più metodi sono usati sulla stessa superficie. È prevista la possibilità di addebitare al produttore i costi di istruttoria se ritira la domanda senza giustificato motivo.

Fondi di mutualizzazione, assicurazione e investimenti

Gli articoli 11 e 12 richiedono agli Stati membri di adottare disposizioni di attuazione e di domanda per i fondi di mutualizzazione; l'articolo 13 disciplina la procedura per l'assicurazione del raccolto, compresi i pagamenti anche tramite compagnie assicurative; l'articolo 14 riguarda gli investimenti; l'articolo 15 l'innovazione nel settore vitivinicolo. In tutte queste misure sono previste regole su soggetti legittimati, contenuto della domanda, selezione, controlli di ammissibilità, criteri di priorità, contratti, anticipi e cauzioni secondo il caso.

Distillazione dei sottoprodotti e importi del sostegno

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano la distillazione dei sottoprodotti: gli Stati membri devono adottare disposizioni attuative, definire la procedura di domanda e rispettare le condizioni di pagamento del sostegno. L'importo massimo del sostegno è fissato a 1,1 EUR/%vol/hl per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce e a 0,5 EUR/%vol/hl per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce; gli Stati membri determinano l'importo effettivo e la compensazione per i costi di raccolta entro tali limiti, su base oggettiva e non discriminatoria.

Relazioni annuali, valutazione e notifiche sugli aiuti di Stato

L'articolo 19 impone entro il 1º marzo di ogni anno la relazione sull'attuazione delle misure dell'esercizio precedente, i dati tecnici e finanziari, la tabella sulla misura promozionale e, nel 2017 e 2019, una valutazione del rapporto costi/benefici e dei vantaggi del programma. L'articolo 20 disciplina la notifica degli aiuti di Stato relativi alle misure di promozione, assicurazione e investimenti, indicando se il regime rientra nei regolamenti de minimis, in un'esenzione o in una decisione di compatibilità della Commissione.

Anticipi, comunicazioni e divieto di doppi finanziamenti

Gli articoli 21 e 22 regolano la gestione degli anticipi: i beneficiari devono trasmettere annualmente il rendiconto dell'utilizzo e il saldo degli anticipi, salvo esenzione per operazioni sotto 5 milioni di EUR di contributo UE ammissibile; per alcune operazioni i documenti finali vanno prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo al pagamento. Le comunicazioni alla Commissione devono avvenire secondo il regolamento (CE) n. 792/2009 e gli Stati membri devono conservare i dati per almeno dieci campagne. L'articolo 27 impone un sistema di controllo contro i doppi finanziamenti.

Selezione delle domande, rimborsi semplificati e pagamenti

L'articolo 23 definisce la procedura di selezione: verifica dei termini, ammissibilità, attribuzione di punteggi in base ai criteri di priorità, graduatoria, eventuale soglia minima, selezione fino a esaurimento del budget e possibilità di pagamenti pro rata; i richiedenti esclusi devono essere informati delle ragioni. L'articolo 24 disciplina le tabelle standard dei costi unitari e i contributi in natura, richiedendo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, il riesame biennale e la conservazione dei giustificativi. L'articolo 25 impone il pagamento entro dodici mesi dalla domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa.

Regime degli anticipi

L'articolo 26 consente anticipi per le misure di promozione, ristrutturazione, investimenti, innovazione e distillazione se previsti nel programma nazionale, fino all'80 % del contributo UE e dietro garanzia bancaria o cauzione equivalente almeno pari all'anticipo. L'importo anticipato deve essere speso entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello del versamento, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali; per la ristrutturazione e riconversione sono previste eccezioni in caso di calamità naturali o problemi sanitari del materiale vegetale riconosciuti. La cauzione è svincolata quando l'organismo pagatore accerta che le spese effettive superano l'importo dell'anticipo.

Controlli, ispezioni e recupero di importi indebiti

Gli articoli 29-40 stabiliscono principi e modalità dei controlli: controlli amministrativi su tutte le domande e dichiarazioni, controlli in loco prima del pagamento finale, campionamento basato sul rischio e rappresentativo, relazioni di controllo, coordinamento tra organismi, poteri di accesso e ispezione, assistenza tra Stati membri, obbligo per i soggetti controllati di non ostacolare le verifiche, recupero degli importi indebitamente erogati con interessi e possibilità di segnalare irregolarità alla Commissione.

Controlli specifici per misura

Gli articoli 41-45 dettagliano i controlli per singole misure. Per informazione e promozione, possono essere richiesti certificati di audit per progetti di importo rilevante e i controlli in loco verificano fatture e documenti; per la ristrutturazione e riconversione si usa lo schedario viticolo e sono previsti controlli sistematici prima e dopo l'operazione, con uso possibile del telerilevamento; per la vendemmia verde i controlli sono sistematici dopo l'esecuzione e devono avvenire entro il 31 luglio e comunque entro la normale invaiatura; per la distillazione dei sottoprodotti le autorità verificano il rispetto delle condizioni e del limite del sostegno, a livello di produttore o nazionale.

Superficie vitata e documentazione allegata

L'articolo 44 definisce la superficie vitata come il perimetro esterno dei ceppi di vite più una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra i filari, salvo che lo Stato membro utilizzi tabelle standard dei costi unitari o documenti giustificativi basati su unità diverse dalla superficie. Gli allegati I-VII forniscono i modelli per il programma nazionale di sostegno, la tabella finanziaria, la relazione annuale, i dati tecnici, la notifica della misura promozionale, la relazione sui controlli e le informazioni sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicolocontrolli e sanzioniaiuti di stato

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