Regolamento (UE) 2016/577
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/577 della Commissione, del 14 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica data di riferimento, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Tali valori sono fissati per combinazioni di prodotto e origine geografica e si basano sulla disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari valgono ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri settori o prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/577 della Commissione fissa, per la data di adozione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina applicativa degli ortofrutticoli freschi e trasformati di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono determinati secondo i criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Oggetto della disciplina
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. I valori sono determinati per specifiche combinazioni di codice NC e origine da paesi terzi, e servono come parametro per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori per vari prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui:
- 0702 00 00, con valori distinti per IL, MA, SN, TR e ZZ;
- 0707 00 05, con valori per MA, TR e ZZ;
- 0709 93 10, con valori per MA, TR e ZZ;
- 0805 10 20, con valori per EG, IL, MA, TR e ZZ;
- 0808 10 80, con valori per AR, BR, CL, CN, US, ZA e ZZ;
- 0808 30 90, con valori per AR, CL, CN, ZA e ZZ. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini"; la nomenclatura dei paesi richiama il regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta gli importi in euro per 100 kg per specifici codici NC e paesi terzi di origine, tra cui, per esempio, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati a seconda dell'origine.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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