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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/574

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/574 della Commissione, del 13 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati per codice NC e per origine dei paesi terzi, in applicazione del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC elencati e alle origini dei paesi terzi specificate. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma solo le merci e i periodi per i quali il meccanismo del prezzo di entrata è attivo. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/574 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari sono determinati secondo criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi per i quali il meccanismo del prezzo di entrata è previsto nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati per specifici codici NC di ortofrutticoli e per origini determinate da paesi terzi. Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i seguenti gruppi di prodotti, con differenziazione per paese di origine:

  • codice NC 0702 00 00;
  • codice NC 0707 00 05;
  • codice NC 0709 93 10;
  • codice NC 0805 10 20;
  • codice NC 0805 50 10;
  • codice NC 0808 10 80;
  • codice NC 0808 30 90.

Per ciascun codice sono indicati i corrispondenti valori in funzione dell'origine, tra cui Israele, Marocco, Senegal, Turchia, Egitto, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e altre origini.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Criterio di determinazione dei valori

Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.

Valori forfettari per i prodotti indicati nell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli e per determinate origini (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, AR, BR, CL, CN, US, ZA e ZZ). Il codice ZZ indica "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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