Regolamento (UE) 2016/589
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ricostituisce EURES come rete europea di cooperazione tra Commissione, Stati membri, servizi pubblici per l’impiego e altri soggetti autorizzati, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Introduce una piattaforma informatica comune, regole sulla condivisione dei dati, una classificazione europea per competenze e occupazioni e un sistema armonizzato di servizi di sostegno per lavoratori e datori di lavoro. Stabilisce inoltre obblighi di programmazione, monitoraggio, raccolta dati e protezione dei dati personali, nonché modifiche ai regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013.
Istituzione di un quadro europeo di cooperazione per EURES, per la mobilità dei lavoratori e l’incontro tra offerte e domande di lavoro nell’Unione, con modifica dei regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai cittadini dell’Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011. Disciplina l’organizzazione e il funzionamento della rete EURES, lo scambio di dati su offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, i servizi di sostegno alla mobilità per lavoratori e datori di lavoro, nonché i meccanismi di coordinamento, programmazione, raccolta dati e cooperazione con parti sociali e altri organismi. La disciplina riguarda anche apprendistati e tirocini nei limiti previsti dal regolamento, e include una fase transitoria per talune organizzazioni già partecipanti a EURES. Restano impregiudicate le norme dell’Unione e nazionali sull’accesso dei cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro e sulla sicurezza sociale.
Regolamento (UE) 2016/589 su EURES, mobilità dei lavoratori e mercato del lavoro
Il regolamento ricostituisce e rafforza la rete EURES, con l’obiettivo di agevolare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenere una mobilità volontaria ed equa. Il testo si inserisce nel quadro dell’articolo 45 TFUE e sostituisce il precedente assetto fondato sul regolamento (UE) n. 492/2011 e sulla decisione di esecuzione 2012/733/UE.
Ambito di applicazione e finalità generali
Il regolamento si applica agli Stati membri e ai cittadini dell’Unione, senza pregiudizio per le eccezioni già previste dal regolamento (UE) n. 492/2011. L’obiettivo è creare un quadro comune di cooperazione tra Commissione e Stati membri per collegare offerte di lavoro, domande di lavoro e CV, sostenere l’equilibrio del mercato del lavoro e fornire servizi di mobilità sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.
Definizioni e accessibilità dei servizi
L’articolo 3 chiarisce le nozioni centrali: SPI, servizi per l’impiego, offerta di lavoro, corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, piattaforma informatica comune, lavoratore frontaliero e partenariato transfrontaliero EURES. L’articolo 4 stabilisce che i servizi sono disponibili a tutti i lavoratori e i datori di lavoro nell’intera Unione, in condizioni di parità di trattamento, e impone particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità.
Struttura della rete EURES
La rete EURES comprende l’ufficio europeo di coordinamento presso la Commissione, gli UCN designati dagli Stati membri, i membri di EURES e i partner di EURES. Gli SPI sono designati direttamente come membri di EURES; le altre organizzazioni possono essere ammesse come membri o partner se soddisfano i criteri del regolamento e del sistema nazionale di ammissione che ogni Stato membro deve istituire entro il 13 maggio 2018.
Ufficio europeo di coordinamento e UCN
L’ufficio europeo di coordinamento svolge funzioni di regia tecnica e organizzativa: gestisce il portale EURES, i sistemi informatici, la formazione comune, l’assistenza tecnica al personale e l’analisi della mobilità. Gli UCN, invece, sono il perno nazionale del sistema: coordinano il trasferimento dei dati, pubblicano le informazioni nazionali utili ai lavoratori e ai datori di lavoro, monitorano qualità e reclami e favoriscono la cooperazione con gli altri Stati membri e con le autorità pubbliche competenti.
Ammissione, obblighi e criteri minimi comuni
Il sistema di ammissione dei membri e dei partner deve essere trasparente, proporzionato e fondato sui criteri minimi comuni dell’allegato I. In particolare, le organizzazioni devono garantire il rispetto delle norme del lavoro, la capacità di fornire servizi e di trasmettere dati, la disponibilità di canali accessibili, la capacità di indirizzare l’utenza verso altri soggetti competenti e, per i servizi ai lavoratori, la gratuità. Gli Stati membri possono fissare requisiti aggiuntivi, ma devono garantire parità di trattamento e rimedi effettivi.
Piattaforma informatica comune e pubblicazione dei dati
Il portale EURES è il fulcro della piattaforma informatica comune. Gli Stati membri vi rendono disponibili le offerte di lavoro pubbliche degli SPI e, in certi casi, dei membri e partner EURES, nonché le domande di lavoro e i CV solo con consenso esplicito, libero e revocabile del lavoratore. Sono previste esclusioni per alcune offerte riservate per legge, per taluni apprendistati e tirocini e per altre offerte nell’ambito delle politiche attive del lavoro. La Commissione adotta norme tecniche e formati per assicurare l’uniformità dei dati e l’incrocio automatizzato.
Classificazione europea e incrocio automatizzato
Per migliorare il matching tra competenze e posti vacanti, il regolamento collega EURES alla classificazione europea di capacità/competenze, qualifiche e occupazioni. Gli Stati membri devono mappare le proprie classificazioni nazionali entro tre anni dall’adozione dell’elenco europeo e aggiornarle periodicamente; possono anche decidere di sostituire i sistemi nazionali con quello europeo, oppure mantenerli interoperabili. La Commissione può fornire sostegno tecnico e, ove possibile, finanziario.
Servizi di sostegno per lavoratori e datori di lavoro
Il regolamento distingue tra informazioni generali, assistenza di base e assistenza più personalizzata. Per i lavoratori, i servizi comprendono orientamento sulle condizioni di vita e lavoro, supporto nella redazione di CV e offerte, assistenza per piani di mobilità e, su richiesta ragionevole, ulteriori servizi di ricerca lavoro. Per i datori di lavoro, i servizi riguardano informazioni sul reclutamento transnazionale, supporto nella redazione delle offerte e, se sussiste una ragionevole probabilità di reclutamento, assistenza aggiuntiva e preselezione. I servizi ai lavoratori sono gratuiti; quelli ai datori di lavoro possono essere a pagamento, purché non più onerosi di altri servizi comparabili.
Regioni transfrontaliere e lavoratori frontalieri
Particolare attenzione è riservata alle regioni transfrontaliere, dove possono operare partenariati transfrontalieri EURES e strutture specifiche di cooperazione. Tali strutture possono fornire collocamento e reclutamento, informazione e orientamento multilingue, nonché coordinamento tra le organizzazioni partecipanti. Il regolamento promuove anche soluzioni di sportello unico per semplificare la comunicazione con lavoratori frontalieri e datori di lavoro.
Scambio di informazioni, programmazione e monitoraggio
La Commissione e gli Stati membri devono monitorare i flussi e i modelli di mobilità lavorativa, sulla base di Eurostat e dei dati nazionali. Gli UCN devono raccogliere informazioni sulle carenze e eccedenze di manodopera, sulle attività EURES e sui risultati occupazionali, e redigere programmi di lavoro nazionali annuali. La Commissione presenta una relazione biennale sull’attività di EURES e una valutazione ex post entro il 13 maggio 2021.
Protezione dei dati e garanzie procedurali
Tutte le misure del regolamento devono essere attuate nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati personali, con richiamo alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, oltre alle misure nazionali di esecuzione. Il testo pone attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla conservazione dei dati, nonché alla revoca del consenso e ai diritti di modifica o cancellazione dei dati forniti dagli utenti.
Modifiche ai regolamenti precedenti e regime transitorio
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1296/2013 e abroga ampie parti del regolamento (UE) n. 492/2011 relative a EURES, con effetto coordinato dalla tavola di concordanza. Le organizzazioni già riconosciute come partner o partner associati di EURES al 12 maggio 2016 possono operare in via transitoria fino al 13 maggio 2019, a condizione di impegnarsi a rispettare i nuovi obblighi; dopo tale data, per continuare a far parte della rete devono presentare domanda secondo il nuovo sistema nazionale di ammissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni chiave, in particolare quelle sulla pubblicazione di offerte, domande e CV e sul meccanismo di accesso al portale EURES, si applicano dal 13 maggio 2018.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un quadro di cooperazione per agevolare l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Il regolamento disciplina l’organizzazione della rete EURES, la condivisione dei dati su offerte, domande di lavoro e CV, le misure per bilanciare domanda e offerta di lavoro, il funzionamento della rete con il coinvolgimento di parti sociali e altri soggetti, i servizi di sostegno alla mobilità e la promozione della rete a livello dell’Unione.
Ambito soggettivo e definizioni chiave
L’articolo 2 si applica agli Stati membri e ai cittadini dell’Unione, nel rispetto delle deroghe e previsioni del regolamento (UE) n. 492/2011. L’articolo 3 definisce, tra l’altro, SPI, servizi per l’impiego, offerta di lavoro, corrispondenza delle offerte e domande di lavoro, piattaforma informatica comune, lavoratore frontaliero e partenariato transfrontaliero EURES.
Accessibilità e parità di trattamento
L’articolo 4 garantisce che i servizi previsti siano disponibili a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell’intera Unione, nel rispetto della parità di trattamento. Per le persone con disabilità è prevista l’accessibilità delle informazioni sul portale EURES e dei servizi di sostegno nazionali.
Ricostituzione della rete EURES e composizione
Gli articoli 5 e 7 ricostituiscono la rete EURES e ne definiscono la composizione: ufficio europeo di coordinamento presso la Commissione, uffici di coordinamento nazionali (UCN), membri di EURES e partner di EURES. Le organizzazioni delle parti sociali possono partecipare come membri o partner.
Ruolo dell’ufficio europeo di coordinamento
L’articolo 8 attribuisce all’ufficio europeo di coordinamento la gestione e lo sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, le attività di informazione e comunicazione, la formazione e il perfezionamento del personale, l’help desk, la diffusione delle migliori prassi, l’analisi della mobilità e lo sviluppo della struttura per apprendistati e tirocini. L’ufficio è gestito dalla Commissione e lavora con programmi pluriennali elaborati in consultazione con il gruppo di coordinamento.
Funzioni degli UCN e cooperazione nazionale
L’articolo 9 impone agli UCN di organizzare i lavori EURES nel proprio Stato membro, curare il trasferimento coordinato dei dati al portale EURES tramite un singolo canale, cooperare sulla corrispondenza tra offerte e domande di lavoro, fornire informazioni su divergenze tra offerte notificate e offerte totali, coordinare le azioni nazionali e scambiare informazioni su qualità dei dati, reclami e offerte non conformi. Gli UCN devono inoltre pubblicare e aggiornare informazioni nazionali su condizioni di vita e lavoro, sicurezza sociale, imposte, apprendistati, tirocini, istruzione e formazione, lavoratori frontalieri e assistenza post-reclutamento.
Designazione di SPI e ammissione di altri membri/partner
L’articolo 10 prevede che gli Stati membri designino i propri SPI come membri di EURES; essi devono rispettare tutti gli obblighi del regolamento e i criteri minimi comuni dell’allegato I. L’articolo 11 impone agli Stati membri di istituire entro il 13 maggio 2018 un sistema trasparente e proporzionato per l’ammissione di organizzazioni come membri o partner, con criteri minimi comuni, eventuali requisiti aggiuntivi, monitoraggio, revoca e tutela giuridica effettiva. Il sistema deve essere comunicato all’ufficio europeo di coordinamento; le revoche e i rifiuti devono essere notificati e condivisi tra UCN.
Obblighi dei membri e partner di EURES
L’articolo 12 stabilisce che i membri di EURES devono contribuire con tutte le attività principali: alimentazione delle offerte di lavoro, alimentazione delle domande di lavoro e dei CV, e servizi di sostegno; i partner devono svolgere almeno una delle tre attività. I dati e le offerte da pubblicare sul portale EURES devono essere forniti secondo il consenso del lavoratore e secondo le regole dell’articolo 17. Devono inoltre essere designati punti di contatto per l’assistenza e, su base proporzionata, i membri e partner possono essere chiamati a contribuire a informazione pubblica, scambio di informazioni, programmazione e raccolta dati.
Principi di funzionamento, marchio EURES e cooperazione con altri organismi
Gli articoli 13, 15 e 16 prevedono una responsabilità condivisa di tutte le organizzazioni partecipanti nel promuovere la mobilità lavorativa equa, l’uso del marchio EURES e la cooperazione con altri servizi e reti dell’Unione. Sono previste anche misure per creare sinergie, sviluppare sportelli unici e cooperare con parti sociali, reti informative, organismi per la parità e coordinamento della sicurezza sociale.
Piattaforma informatica comune, pubblicazione dati e consenso
L’articolo 17 disciplina la piattaforma informatica comune e il portale EURES: gli Stati membri devono pubblicare le offerte di lavoro e, con il consenso esplicito del lavoratore, le domande di lavoro e i CV. Sono possibili esclusioni per offerte riservate per legge ai cittadini di uno Stato, per taluni apprendistati/tirocini e per altre offerte legate a politiche attive del lavoro. Il consenso è revocabile in ogni momento; per i minori serve anche il consenso dei genitori o tutori. Gli Stati membri devono garantire qualità, tracciabilità e uniformità dei dati; la Commissione adotta norme tecniche e formati tramite atti di esecuzione.
Accesso nazionale, interconnessione e incrocio automatizzato
Gli articoli 18 e 19 richiedono che i portali nazionali rinviino al portale EURES e che il trasferimento dei dati avvenga tramite un canale coordinato. È prevista l’interoperabilità con la classificazione europea di capacità, competenze e occupazioni; gli Stati membri devono redigere un inventario di corrispondenza entro tre anni dall’adozione dell’elenco europeo e possono sostituire le classificazioni nazionali o mantenerle interoperabili. La Commissione può adottare atti di esecuzione su norme tecniche e formati e offre sostegno tecnico, e ove possibile finanziario.
Accesso facilitato e servizi di sostegno
L’articolo 20 prevede assistenza gratuita, su richiesta, per la registrazione al portale EURES e informazioni su aggiornamento, modifica o cancellazione dei dati. Gli articoli 21-27 disciplinano i servizi di sostegno: informazioni generali gratuite, servizi gratuiti per i lavoratori e in parte a pagamento per i datori di lavoro, assistenza personalizzata, supporto post-reclutamento, rinvio ad autorità competenti per fiscale, previdenza, contratto di lavoro, pensioni, assicurazione malattia e misure attive del lavoro, nonché servizi specifici nelle regioni transfrontaliere e per i lavoratori frontalieri.
Accesso alle misure di politica attiva del lavoro
L’articolo 28 vieta agli Stati membri di limitare l’accesso alle misure di politica attiva del lavoro che aiutano nella ricerca di un impiego per il solo fatto che il lavoratore cerchi lavoro in un altro Stato membro.
Scambio di informazioni, programmazione e monitoraggio
Gli articoli 29-33 impongono alla Commissione e agli Stati membri di monitorare e rendere pubblici i flussi e i modelli di mobilità, di raccogliere e analizzare informazioni su carenze ed eccedenze di manodopera e sulle attività EURES, e di adottare programmi di lavoro nazionali annuali. Il regolamento stabilisce anche la raccolta di dati su contatti, risultati occupazionali e soddisfazione degli utenti, con specifiche uniformi fissate dalla Commissione. La Commissione presenta relazioni biennali sull’attività di EURES.
Protezione dei dati, valutazione e comitologia
L’articolo 34 rinvia alla direttiva 95/46/CE, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alle misure nazionali di attuazione per il trattamento dei dati personali. L’articolo 35 impone una valutazione ex post entro il 13 maggio 2021. Gli articoli 36 e 37 disciplinano delega di potere alla Commissione e procedura di comitato tramite il comitato EURES.
Modifiche ai regolamenti (UE) n. 1296/2013 e n. 492/2011
L’articolo 38 modifica il regolamento EaSI, abrogando l’articolo 23 e sostituendo l’articolo 24, paragrafo 2, per allineare l’asse EURES alle nuove regole. L’articolo 39 abroga numerose disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011, con effetto per l’articolo 13, paragrafo 1, dal 13 maggio 2018, e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato II.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 40 consente alle organizzazioni già designate come partner di EURES o partner associati al 12 maggio 2016 di operare come membri o partner fino al 13 maggio 2019, in deroga all’articolo 11, purché si impegnino ad adempiere i relativi obblighi. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione, dal 13 maggio 2018, dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafi da 1 a 7.
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