Ordinanza n. 15/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del 21 novembre 2025, recante revoca della licenza del porto di fucile per uso caccia, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina del 21 novembre 2025 con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo emerge che la revoca della licenza è stata adottata quale conseguenza della determina prefettizia del 21 agosto 2025 recante divieto di detenzione di armi, anch'essa autonomamente impugnata dal ricorrente. Non sono indicati ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, rilevando il difetto dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della revoca della licenza, in quanto il provvedimento impugnato costituisce conseguenza del divieto prefettizio di detenzione di armi, oggetto di distinto giudizio. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che la Questura di Chieti possa valutare l'eventuale sospensione della licenza, anziché la revoca, fino alla definizione del giudizio relativo al divieto prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione sulla fase cautelare.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica ricorrente.
Massime di principio
- Quando la revoca di una licenza di porto d'armi costituisce conseguenza di un autonomo provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, la sospensione cautelare della revoca non può essere concessa in assenza dei presupposti cautelari, anche se il provvedimento presupposto è oggetto di distinto giudizio.
- In pendenza del giudizio sul provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza può valutare, secondo le circostanze del caso, la sospensione della licenza di porto d'armi in luogo della sua revoca definitiva.
Come è indicizzato
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