Cassazione Civile, Ordinanza n. 20045/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della corte d'appello che aveva respinto la richiesta di correzione di errore materiale proposta contro la sentenza di secondo grado, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. Sosteneva che l'omessa liquidazione delle spese processuali integrasse un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione, trattandosi di attività esecutiva nei limiti legali, e richiamava esigenze di semplificazione e ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento reso sull'istanza di correzione degli errori materiali, regolata dall'art. 288 c.p.c., non è impugnabile, neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., quando sia privo di natura decisoria e si risolva in una determinazione amministrativa che non incide sui diritti delle parti. Ha distinto tale ipotesi dal caso in cui manchi del tutto una statuizione sulle spese, che può integrare vizio di omessa pronuncia censurabile con l'impugnazione; nel caso concreto, però, la decisione di merito aveva comunque espresso in motivazione la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente, sicché il rimedio corretto era la correzione dell'errore materiale e non l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per difetto di difese della controparte. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi per cui l'omessa liquidazione delle spese costituirebbe errore materiale emendabile; la Corte, però, chiarisce che la disciplina rilevante della correzione degli errori materiali è quella dell'art. 288 c.p.c.
art. 288 c.p.c.
il provvedimento reso sull'istanza di correzione di errori materiali, quando privo di natura decisoria, non è impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
non consente il ricorso straordinario contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale, se tale provvedimento non ha contenuto decisorio
art. 380 bis c.p.c.
è menzionato in relazione alla proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il provvedimento che decide sull'istanza di correzione di errore materiale, ove non alteri il contenuto concettuale della decisione e non incida sui diritti delle parti, ha natura non decisoria e non è impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione.
- Quando la sentenza contenga in motivazione la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente ma manchi la liquidazione nel dispositivo, il rimedio corretto è la correzione dell'errore materiale.
- Se il giudice omette del tutto di statuire sulle spese, anche in motivazione, il vizio è di omessa pronuncia e può essere fatto valere con l'impugnazione della decisione, non con il procedimento di correzione.
- La correzione degli errori materiali è strumento destinato a eliminare errori di redazione del provvedimento, senza incidere sulla sostanza della decisione.
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