Ordinanza n. 204/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del Provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha adottato informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. n. 159/11; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della società ricorrente, ivi inclusi: b.1) il verbale n.-OMISSIS-della seduta del GIA del 22.10.2025; b.2) la nota prot. n.-OMISSIS- della Questura di Napoli, acquisita dalla Prefettura con prot. -OMISSIS- b.3) per quanto di ragione, il Decreto n. -OMISSIS- reso dal Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione ad Amministrazione Giudiziaria; b.4) Nota della Prefettura del 22.10.2025 con la quale è stata trasmessa la misura interdittiva alla Questura di Napoli - Commissariato di P.S. Castellammare di Stabia; b.5) la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata in favore della sig.ra -OMISSIS- in data 11.04.2017, notificata dalla Questura di Napoli - Commissariato di P.S. Castellammare di Stabia in data 29.10.2025; b.6) il Provvedimento Prot. -OMISSIS-/2025 del 14.11.2025, notificato in data 28.11.2025, con il quale la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. Castellammare di Stabia ha decretato la revoca della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata in favore della sig.ra -OMISSIS- in data 11.04.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia prefettizia e, in via conseguente, atti di revoca della licenza ex art. 88 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'informativa antimafia adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, nonché gli atti connessi e conseguenti, tra cui il verbale del Gruppo Interforze Antimafia, gli atti istruttori della Questura, il decreto di amministrazione giudiziaria e il provvedimento di revoca della licenza ex art. 88 TULPS intestata alla titolare. In sede cautelare sono stati dedotti, tra gli altri profili, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento della prognosi di infiltrazione mafiosa e il deficit di contraddittorio procedimentale. Il giudizio prognostico prefettizio era fondato, in particolare, sul rapporto di coniugio della titolare e sulle cointeressenze dell'impresa con altri operatori economici colpiti da misura interdittiva, nel contesto di un'indagine relativa alla penetrazione sistemica del clan -OMISSIS- nel comparto dei servizi collegati agli eventi sportivi della Juve Stabia.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo prima facie idonei gli elementi indiziari valorizzati nell'informativa, in particolare il legame di coniugio della titolare e le cointeressenze con operatori economici destinatari di interdittiva, a sostenere la verosimiglianza del giudizio prognostico di esposizione dell'impresa al rischio di infiltrazione mafiosa. Quanto alla censura sul difetto di contraddittorio, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione prefettizia sull'urgenza di provvedere: l'allarme, anche sociale, derivante dall'indagine e il grave quadro di penetrazione del clan nel settore economico considerato giustificavano specifiche ragioni di celerità, anche per il rischio di turbamento dell'ordine pubblico. Non ravvisando quindi i presupposti cautelari, il TAR ha negato la sospensione degli atti impugnati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell'informativa antimafia prefettizia; gli elementi indiziari e il quadro investigativo possono sostenere una prognosi di rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 88 TULPS
È richiamato quale base della licenza intestata alla titolare, successivamente oggetto di revoca da parte della Questura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per insussistenza dei presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il legame di coniugio della titolare di un'impresa e le cointeressenze economiche con operatori destinatari di interdittiva possono essere ritenuti, unitamente al contesto investigativo, elementi prima facie idonei a sostenere la prognosi prefettizia di rischio di infiltrazione mafiosa.
- La motivazione dell'urgenza di provvedere può risultare adeguata, ai fini della deroga al contraddittorio procedimentale nell'adozione dell'interdittiva antimafia, quando dia conto di uno specifico quadro investigativo caratterizzato da allarme sociale, penetrazione sistemica della criminalità organizzata in un comparto economico e rischio di turbamento dell'ordine pubblico.
- Il giudice cautelare può negare la sospensione dell'interdittiva antimafia quando gli elementi indiziari valorizzati dall'amministrazione appaiano, a una valutazione prima facie, coerenti e sufficienti a rendere verosimile il giudizio prognostico di esposizione dell'impresa al rischio di infiltrazione mafiosa.
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