Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel procedimento principale la Corte aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'aveva condannata alle spese di legittimità, ma nel dispositivo dell'ordinanza non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dei controricorrenti, il quale aveva dichiarato di essere antistatario e aveva già formulato specifica richiesta nel controricorso. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza, limitatamente all'omessa pronuncia sulla distrazione. La Corte ha rilevato che, in caso di omissione sulla distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; ha inoltre ricordato che la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma e che la dichiarazione di mancato pagamento può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta stessa.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 34644/2024 sia corretta nel dispositivo, aggiungendo dopo le parole "accessori di legge" la formula "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Alessandra Stasi dichiaratosi antistatario". Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della natura speciale del rimedio e dell'assenza di opposizione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto il rimedio esperibile per l'omissione sulla distrazione delle spese.
art. 93, comma 2, c.p.c.
È richiamato per confermare la coerenza del rimedio correttivo con la disciplina della distrazione delle spese e con l'ipotesi in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore.
art. 391-bis c.p.c.
Consente di applicare il procedimento di correzione degli errori materiali anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per precisare che, dopo la novella del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge secondo la forma camerale prevista da tale disposizione, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
La novella è richiamata per escludere l'applicazione della precedente formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. e per individuare il nuovo rito camerale applicabile.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non integra un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma; la richiesta specifica formulata dal difensore legittima l'istanza di correzione anche se manca un'esplicita dichiarazione separata sull'anticipazione delle spese o sulla mancata riscossione degli onorari.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e trova giustificazione anche nelle esigenze di celerità e di ragionevole durata del processo.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale relativo alla distrazione delle spese non va adottata una statuizione sulle spese del procedimento, ove non sia individuabile una soccombenza e manchi opposizione della controparte.
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