Cassazione Penale, Ordinanza n. 12906/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza priva di specificità e manifestamente infondata. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, nell'ambito di un giudizio di continuazione con due precedenti decisioni del giudice per le indagini preliminari di Palermo, aveva determinato la pena complessiva per i reati oggetto del procedimento. Con l'unico motivo deduceva violazione degli artt. 81 e 671 c.p., per mancata applicazione della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sosteneva, in sostanza, che la pena per i reati satellite non fosse stata ulteriormente diminuita per il rito abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, osservando che la difesa si era limitata ad affermare apoditticamente la mancata riduzione senza offrire elementi a sostegno. Ha inoltre rilevato che la Corte di merito aveva già applicato il criterio della continuazione tra i reati del presente procedimento e quelli definiti con le sentenze del 14 novembre 2023 e del 1 febbraio 2024, e che dalla motivazione della sentenza impugnata si doveva desumere che anche la pena per la continuazione fosse stata calcolata tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come norma sulla continuazione; la censura del ricorrente riguardava il trattamento sanzionatorio unitario tra più reati.
art. 671 c.p.
richiamato in relazione alla pena in continuazione e alla sua determinazione nel giudizio di merito.
art. 438 c.p.p.
richiamato per la riduzione di pena conseguente al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che la riduzione fosse già stata considerata nella determinazione della pena base e, per implicito, anche della pena per continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa al trattamento sanzionatorio deve essere specifica e sorretta da elementi concreti: non è sufficiente una mera affermazione apodittica di mancata applicazione di una riduzione di pena.
- Quando la sentenza di merito individua la pena base già dopo la riduzione per il rito abbreviato, è logicamente desumibile che il successivo aumento per continuazione sia stato determinato sul medesimo assetto sanzionatorio, salvo chiari elementi contrari.
- La contestazione della pena in continuazione è manifestamente infondata se non indica in modo puntuale quale segmento del calcolo sarebbe stato omesso o erroneamente applicato.
- Il difetto di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in cassazione.
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