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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 27.12.2024, n. 270, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 27 dicembre 2024, n. 270, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 270 del 27 dicembre 2024, passata in giudicato. La decisione aveva accertato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per le supplenze svolte nell’anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.272,64, oltre agli interessi legali decorrenti dalla scadenza di ciascuna mensilità fino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione presso la sede reale, avvenuta il 7 maggio 2025. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, secondo l’art. 2697 c.c., il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento alla ricorrente di euro 1.272,64, oltre ai relativi accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto decorso prima della proposizione dell’azione.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe sull’Amministrazione che deduca o intenda far valere l’adempimento l’onere di provare il pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce la fonte contrattuale dell’emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti, riconosciuto dal giudicato presupposto anche per le supplenze svolte dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando il giudicato contiene un’obbligazione pecuniaria determinata o determinabile a carico dell’Amministrazione e questa non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegato il mancato adempimento del titolo esecutivo, spetta all’Amministrazione provare l’avvenuto pagamento o l’altra forma di esecuzione dell’obbligazione, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento presso la sede reale dell’Amministrazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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