Sentenza del 07/08/2019 n. 21068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, sostenendo che l'ingegnere fosse soggetto a IRAP per gli anni 2005, 2006 e 2007 poiché aveva corrisposto compensi non occasionali a terzi, tra cui un architetto incaricato dell'elaborazione di disegni CAD inerenti alla sua attività professionale. Secondo l'Amministrazione, tali collaborazioni costituivano indice di autonoma organizzazione. In subordine, ha denunciato l'omesso esame di tali circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'utilizzo non occasionale di una collaborazione riferita alla specifica attività professionale integrasse il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito: il contribuente ha diritto al rimborso dell'IRAP versata per il 2003, 2004 e 2008, annualità coperte da giudicato interno, mentre è stato rigettato il rimborso relativo al 2005, 2006 e 2007. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 3, e art. 3, comma 1, lett. c)
L'IRAP è dovuta quando l'attività autonomamente esercitata si avvale di un'autonoma organizzazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; il motivo è rimasto assorbito.
Art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'impiego non occasionale di lavoro altrui può essere sufficiente, anche autonomamente, a integrare l'autonoma organizzazione e quindi il presupposto dell'IRAP, se la collaborazione è funzionale all'attività professionale.
Massime di principio
- Per un professionista, l'IRAP può essere dovuta quando egli utilizza in modo non occasionale collaboratori o terzi per attività direttamente inerenti alla propria competenza professionale.
- Non è decisivo soltanto l'importo dei compensi corrisposti: rilevano la continuità della collaborazione, la sua funzionalità all'attività e il fatto che il professionista ne sia il responsabile organizzativo.
- Una collaborazione meramente occasionale o estranea all'attività professionale può non integrare, da sola, un'autonoma organizzazione.
- La riduzione dei ricavi nell'anno in cui cessa la collaborazione può costituire un elemento indiziario della sua rilevanza organizzativa, soprattutto se il contribuente non offre altre spiegazioni.
- In presenza di annualità non impugnate dall'Amministrazione, il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione quelle annualità, anche se la decisione viene cassata per altri periodi.
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