Sentenza n. 9903/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del 17/08/2022, notificato in data 3/05/2023, con cui si respingeva l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, comma 1, let. f), della legge 5/02/1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sull'esistenza di precedenti penali e sulla dichiarazione resa nell'istanza di cittadinanza circa l'assenza di condanne penali in Italia. L'amministrazione aveva valorizzato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, nonché una sentenza della Corte d'Appello relativa a furto aggravato in concorso. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per inadeguatezza e insufficienza dell'istruttoria, errata valutazione dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e insufficienza della valutazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che i precedenti penali accertati dall'istruttoria ricadevano nel decennio anteriore alla domanda di cittadinanza, presentata nel 2020, periodo ritenuto adeguato per valutare la condotta del richiedente. Le condotte penalmente rilevanti possono costituire elemento determinante nella valutazione discrezionale relativa alla concessione della cittadinanza, poiché il richiedente deve dimostrare, anche nel periodo decennale di osservazione, una condotta coerente con i valori fondanti dell'ordinamento nazionale. La rilevanza dei fatti non dipende dal tipo di definizione del procedimento penale: nella fattispecie, il patteggiamento e la sentenza irrevocabile di condanna potevano essere valorizzati dall'amministrazione; l'esito penale incide soltanto sul grado di motivazione richiesto, più intenso in caso di proscioglimento o assoluzione. Il TAR ha inoltre attribuito rilievo autonomo alla dichiarazione non veritiera resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ritenendola idonea ad attualizzare la rilevanza dei precedenti. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza presuppone una valutazione amministrativa della posizione complessiva del richiedente, nella quale possono assumere rilievo le condotte penalmente rilevanti e l'integrazione nella comunità nazionale.
artt. 444 e 445 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere considerata dall'amministrazione quale elemento della valutazione sulla condotta del richiedente.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nell'istanza circa l'assenza di condanne penali costituisce elemento autonomamente rilevante e attualizza la valutazione negativa della posizione dell'interessato.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
La manifesta infondatezza del ricorso consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza italiana per residenza, le condotte penalmente rilevanti del richiedente possono costituire elementi determinanti, anche quando siano risalenti entro il decennio anteriore alla presentazione della domanda.
- La rilevanza amministrativa dei fatti penalmente rilevanti non è esclusa dal diverso esito del procedimento penale né dal ricorso al patteggiamento; l'esito penale incide sul livello di motivazione richiesto, che deve essere rafforzato in caso di proscioglimento o assoluzione.
- La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente nell'istanza di cittadinanza circa l'assenza di condanne penali costituisce un elemento autonomo di valutazione negativa, idoneo ad attualizzare la rilevanza dei precedenti penali.
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