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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25270/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per dichiarazione infedele, contestata quale amministratore di fatto di una società, per le annualità d'imposta 2015 e 2017. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, sostenendo l'insussistenza del dolo, il travisamento della prova e l'omessa valutazione di varie deposizioni testimoniali; contestava in particolare l'uso di elementi probatori già ritenuti non decisivi a carico di un coimputato assolto, la lettura della testimonianza di una dipendente, il richiamo a un documento operativo rinvenuto in una perquisizione del 2019 e la mancata considerazione del ruolo del consulente contabile, anche rispetto alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità. Il secondo motivo censurava la statuizione di confisca, assumendo che il giudice avrebbe dovuto verificare il periculum in mora ai fini dell'ablazione e invocando gli artt. 240 c.p. e 12 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze su travisamento della prova e omessa valutazione di specifiche deposizioni non risultavano dedotte con specifico motivo di appello, e che comunque la censura sulla mancanza di dolo e sulla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità era generica perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato una prassi evasiva consolidata, plurimi riscontri documentali e la partecipazione di più esercizi commerciali. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo al ruolo del commercialista. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il requisito del periculum in mora attiene al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non alla confisca disposta con la sentenza di condanna, che nel sistema dei reati tributari è obbligatoria e consegue all'accertamento di responsabilità. È stata quindi posta a carico del ricorrente la refusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice della dichiarazione infedele; la Corte richiama la necessità del dolo e del superamento della soglia di punibilità, ritenendo infondate o generiche le censure difensive sull'elemento soggettivo.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari, pari all'imposta evasa, disposta con la sentenza di condanna senza necessità di verificare il periculum in mora.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato dalla difesa, ma la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla doglianza sulla confisca disposta in sentenza nel contesto dei reati tributari.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato dalla Corte per distinguere tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che richiede motivazione sul periculum, e confisca disposta con la sentenza, che discende dall'accertamento di responsabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure di travisamento della prova o di omessa valutazione di specifiche deposizioni se tali profili non risultano già devoluti con motivo di appello specifico.
  • La deduzione di insussistenza del dolo in materia di dichiarazione infedele deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile o comunque generica la doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza misurarsi con i riscontri valorizzati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità può essere desunta da una prassi evasiva consolidata, da documentazione parallela e dalla partecipazione organica di più esercizi o strutture societarie a un medesimo meccanismo di occultamento dei ricavi.
  • Il richiamo al ruolo del commercialista o di altri consulenti non è di per sé decisivo per escludere la responsabilità dell'amministratore di fatto, se la motivazione di merito spiega perché tale elemento non valga a neutralizzare la piena consapevolezza dell'illecito.
  • Il requisito del periculum in mora è necessario per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ma non per la confisca obbligatoria disposta con la sentenza di condanna, che consegue all'accertamento di responsabilità e all'attribuzione soggettiva del fatto.
  • Nei reati tributari, la confisca del profitto, coincidente con l'imposta evasa, ha natura obbligatoria e segue la pronuncia di condanna senza un autonomo vaglio cautelare di pericolosità del bene.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleSequestroConfisca
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaConfisca

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