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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00259/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. Il correntista aveva ottenuto in primo grado l'accertamento di un saldo attivo a suo favore; in appello la somma era stata ridotta, ritenendosi rilevante, ai fini della qualificazione delle rimesse e della decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione, l'esistenza di un'apertura di credito in favore del cliente anche per il periodo anteriore al 1992. La banca, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2033, 2697 e 2946 c.c. e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato provato un c.d. fido di fatto nel periodo ante 1992, senza prova scritta e con indebita valorizzazione di elementi istruttori e delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte. La banca ha inoltre contestato, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla prova dell'apertura di credito e sulla natura ripristinatoria delle rimesse. La Corte ha inoltre osservato che, per i rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito poteva essere concluso anche per fatti concludenti; che l'eventuale eccezione relativa alla prescrizione poteva essere valorizzata dal giudice anche sulla base di prove ritualmente acquisite; e che le dichiarazioni del consulente tecnico di parte, pur non avendo valore confessorio, sono indizi liberamente valutabili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme ulteriori previste dal provvedimento, con applicazione delle statuizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel motivo come norma sulla ripetizione dell'indebito, ma la Corte non ne affronta una questione interpretativa autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dell'azione di ripetizione

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto carente di specificità

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato reputato inammissibile anche perché non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla forma del contratto di apertura di credito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del procedimento e per le conseguenze sanzionatorie

  • art. 3 l. n. 154 del 1992

    ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi a operazioni e servizi bancari, con efficacia differita di centoventi giorni

  • art. 11, comma 4, l. n. 154 del 1992

    ha differito l'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta di centoventi giorni dalla pubblicazione della legge

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato per il regime della nullità formale nel periodo successivo alla disciplina bancaria di trasparenza

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per le statuizioni sanzionatorie accessorie poste a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito bancario su conto corrente, la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse dipende dall'esistenza di un'apertura di credito: se il rapporto era assistito da fido, le rimesse possono non avere funzione solutoria e la prescrizione decorre secondo regole diverse.
  • Per i contratti di apertura di credito conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, la forma scritta non era richiesta, sicché il contratto può essere provato anche per fatti concludenti e mediante presunzioni.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è configurabile, invece, quando la censura riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le prove raccolte.
  • Le ammissioni rese dal consulente tecnico di parte non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
  • La valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, anche se basate su presunzioni, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio dedotto in modo ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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