Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15641/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della P.A. e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Giustizia amministrativa202605784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero sull’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera, dopo il diniego dell’attestato di libera circolazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria dell’opera “Autoritratto di -OMISSIS-”, cui l’Ufficio esportazione aveva negato il 27 novembre 2023 l’attestato di libera circolazione, aveva agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo che fosse ordinato al Ministero della cultura di avviare entro trenta giorni il procedimento di dichiarazione di interesse culturale previsto dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e di concluderlo nei successivi 120 giorni. Il Ministero aveva eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Veneto, sostenendo che l’avvio del procedimento spettasse all’Ufficio esportazione territorialmente competente e che alla Direzione generale spettasse il provvedimento finale soltanto nell’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 3, lett. d-bis), del Codice.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: al momento della proposizione del ricorso non era possibile stabilire ex ante se il provvedimento finale di apposizione del vincolo sarebbe spettato all’organo periferico o a quello centrale, poiché il riparto dipendeva dalla valutazione tecnico-discrezionale sulla tipologia dell’interesse culturale; ha inoltre considerato i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, avocazione e sostituzione attribuiti alla Direzione generale nei confronti delle Soprintendenze. Nel corso del giudizio, l’Ufficio esportazione ha avviato il 23 settembre 2026 il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14 del Codice. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha compensato le spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. affinché venisse ordinato al Ministero della cultura “di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera di cui all’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e di concludere il relativo procedimento entro i successivi 120 giorni”

    Le disposizioni sono state invocate per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione ad avviare e concludere il procedimento; il TAR non ha deciso nel merito la sussistenza dell’obbligo, essendo sopravvenuto il difetto di interesse.

  • art. 68, comma 6, d.lgs. 42/2004

    ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. affinché venisse ordinato al Ministero della cultura “di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’opera di cui all’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 e di concludere il relativo procedimento entro i successivi 120 giorni”

    La disposizione costituiva il fondamento della richiesta di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dopo il diniego dell’attestato di libera circolazione; la sentenza non ne esamina nel merito presupposti e portata.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004

    l’impossibilità di conoscere, ex ante, se il provvedimento finale di apposizione del vincolo culturale rientri nella competenza dell’organo periferico o dell’organo centrale (dipendendo il riparto dalla valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla natura dell’interesse culturale sussistente nel caso di specie, vale a dire se riconducibile alle lett. a, b, c, d, ed e oppure alla lett. d-bis dell’art. 10, comma 3, del Codice)

    La competenza dell’organo periferico o centrale per il provvedimento finale non può essere determinata ex ante nel giudizio sul silenzio, perché dipende dalla valutazione tecnico-discrezionale sulla categoria di interesse culturale rilevante.

  • art. 13, comma 1, d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57

    dei “poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo”, nonché di “avocazione” e “sostituzione”, spettanti alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nei confronti delle Soprintendenze in virtù dell’art. 13, comma 1, del d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57

    I poteri attribuiti alla Direzione generale nei confronti delle Soprintendenze sono rilevanti per individuare la competenza territoriale del TAR Lazio nella controversia sul silenzio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al Collegio non resti che prendere atto della chiara ed inequivoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso resa a verbale della camera di consiglio dal difensore della parte ricorrente, con conseguente pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La dichiarazione chiara e inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul silenzio, la competenza territoriale non può essere determinata ex ante sulla base dell’organo che potrebbe adottare il provvedimento finale quando il riparto tra organo periferico e centrale dipende dalla valutazione tecnico-discrezionale sulla fattispecie; assumono rilievo anche i poteri di direzione, controllo, avocazione e sostituzione dell’organo centrale.
  • La dichiarazione chiara e inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa in giudizio, comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.