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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1503/2024 pubbl. il 05/09/2024 RG n. 1342/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1503/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e delle articolazioni dell'amministrazione scolastica rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1503/2024, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quantificando l'importo dovuto in euro 1.000,00. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie alla sua conformazione. Le amministrazioni si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato, in concreto, l'inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice civile pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi a verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'amministrazione non aveva fornito elementi dimostrativi dell'avvenuta esecuzione, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto riconosciuto alla docente dal giudice ordinario per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando quest'ultimo abbia deciso in funzione di giudice del lavoro, allo scopo di imporre alla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
  • L'ottemperanza a una sentenza civile del giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, tale mancata collaborazione probatoria può fondare l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna a provvedere.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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