Cassazione Penale, Sentenza n. 2410/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, nell'interesse di Benito Clemente, dell'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra sentenze irrevocabili emesse dalla Corte d'appello di Lecce (4/10/2004 e 29/01/2020). La difesa deduceva inosservanza e erronea applicazione di norme (art. 81 cp e art. 671 c.p.p.) e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva errato ritenendo che il giudice della cognizione avesse escluso la continuazione: a suo dire la Corte d'appello aveva invece rilevato solo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della difesa; inoltre si denunciavano contraddizioni dell'ordinanza e si sosteneva di aver prodotto elementi nuovi non esaminati in precedenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Lecce, giudice della cognizione, avesse effettivamente escluso il vincolo della continuazione nella sentenza del 29/01/2020 (motivo: mancanza di elementi per ritenere i fatti uniti da medesimo disegno criminoso), e perciò il giudice dell'esecuzione non poteva riesaminare la questione in base al limite previsto dall'art. 671 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamo al principio espresso dalla Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
"sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
Impedisce al giudice dell'esecuzione di riesaminare la continuazione quando il giudice della cognizione l'ha già esclusa; l'esclusione decisa in sede di cognizione è vincolante per l'esecuzione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferito alla disciplina delle conseguenze sul trattamento sanzionatorio in caso di riconoscimento di concorso/continuazione; qui evocato come norma di riferimento per gli effetti della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati dalla difesa.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione quando ricorrono i presupposti; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli oneri indicati dalla sentenza (es. somma da versare alla Cassa delle ammende).
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (principio richiamato)
Principio giurisprudenziale secondo il quale non è esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando sanzioni pecuniarie in capo al ricorrente.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione (es. Corte d'appello) ha espressamente escluso la continuazione, il giudice dell'esecuzione non può riaprire la questione: l'esclusione è vincolante ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
- L'onere di produrre gli elementi probatori per il riconoscimento della continuazione grava sulla parte che la invoca; se la domanda in cognizione è rigettata per mancanza di prove, il successo in sede esecutiva richiede elementi nuovi e rilevanti non disponibili o non prodotti anteriormente.
- Non sono sufficienti mere ripetizioni o riformulazioni di argomenti già valutati: il giudice dell'esecuzione può accogliere la richiesta solo quando emergono fatti o prove nuovi che non potevano essere conosciuti o prodotti al giudice della cognizione.
- In sede di impugnazione della decisione esecutiva è necessario evidenziare errori di diritto o vizi motivazionali chiari; ricorsi generici o che rimettono la questione già decisa rischiano l'inammissibilità e sanzioni per spese e ammende.
- Quando si contesta una presunta contraddizione nella motivazione, occorre indicare puntualmente dove si trova l'incongruenza e dimostrare la rilevanza sostanziale di tale contrasto rispetto alla decisione sulla continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2369/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2372/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2374/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2380/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2383/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2384/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →