Sentenza n. 562/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di Cuneo Prot. n. -OMISSIS-, emesso il -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, nato a Foum Jemaa (Marocco) il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività, deducendo che il provvedimento era stato notificato al ricorrente, per il tramite del datore di lavoro, mediante PEC il 28 marzo 2022, mentre il ricorso era stato notificato nel luglio 2022, oltre il termine decadenziale per l'impugnazione. Il ricorrente aveva indicato nel ricorso di avere avuto conoscenza del provvedimento il 3 maggio 2022, ma non ha contestato l'eccezione di tardività né ha fornito prova idonea a dimostrare tale diversa data di conoscenza. La domanda cautelare era già stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione. Il Collegio ha verificato direttamente la documentazione prodotta dall'Amministrazione, accertando che il provvedimento era stato notificato il 28 marzo 2022 all'indirizzo PEC indicato e che la comunicazione dava conto anche dell'avvenuta notificazione alle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi risultanti dalla piattaforma SPI. Il giudice ha applicato il principio secondo cui la non contestazione esonera dall'onere probatorio solo rispetto ai fatti non specificamente contestati, ma non riguarda i documenti prodotti, le argomentazioni difensive o le questioni di diritto, che devono essere autonomamente valutati dal giudice. Poiché il ricorrente non ha confutato la notificazione del 28 marzo 2022 e non ha provato la conoscenza in una data successiva, l'impugnazione è stata ritenuta proposta oltre il termine decadenziale. Le spese della fase di merito sono state compensate in ragione dell'esito meramente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificatamente contestati dalla controparte
La non contestazione riguarda i fatti storici specificamente allegati, ma non si estende alle questioni di diritto, ai documenti prodotti o alle argomentazioni difensive, che restano soggetti alla valutazione del giudice.
art. 64, comma 2, c.p.a.
principio di non contestazione
Il principio di non contestazione opera in relazione alle situazioni di fatto e non esonera il giudice dall'esame autonomo della documentazione e delle allegazioni tecniche.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione processuale della controversia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione e decisione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è irricevibile quando risulta notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, salvo che il ricorrente dimostri una successiva data utile di conoscenza del provvedimento.
- Il principio di non contestazione opera esclusivamente sui fatti storici specificamente allegati e non contestati; non si estende ai documenti prodotti, alle argomentazioni difensive, alle valutazioni tecniche o alle questioni di diritto.
- La mancata contestazione dell'eccezione di tardività non impedisce al giudice di esaminare autonomamente la documentazione relativa alla notificazione del provvedimento e di accertare d'ufficio il rispetto del termine per impugnare.
- Quando l'Amministrazione documenta la notificazione del provvedimento e il ricorrente non contesta efficacemente tale notificazione né prova una diversa e successiva data di conoscenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
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