Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10124/2026 - Roma, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 20402/2019 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio R.G. 2367/2012, passata in giudicato e notificata in data 02.07.2020; e alla sentenza n. 3226/2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma all'esito del giudizio di impugnazione, R.G. 3969/2017, passata in giudicato e notificata in data 27.03.2025;

Giustizia amministrativa202513289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento di Roma Capitale a sentenze civili passate in giudicato recanti la condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello di Roma, entrambe passate in giudicato, che avevano condannato Roma Capitale al pagamento di somme, deducendo il mancato integrale soddisfacimento del credito, anche dopo un recupero parziale in sede esecutiva. Roma Capitale si è costituita depositando documentazione dalla quale risultava che la Sovrintendenza Capitolina aveva richiesto alla Ragioneria Generale l'accantonamento delle somme necessario alla predisposizione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. La ricorrente ha sostenuto che tale attività preparatoria non equivalesse all'esecuzione dei titoli giudiziali e non soddisfacesse il credito residuo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che le sentenze azionate erano definitive e che Roma Capitale non aveva adempiuto integralmente a quanto dovuto. La richiesta di accantonamento dei fondi e l'avvio del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio sono stati ritenuti meri adempimenti preparatori, non equivalenti al pagamento né alla piena esecuzione del giudicato. Roma Capitale è stata quindi condannata a dare piena e integrale esecuzione ai titoli, saldando il debito residuo in favore della società entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una successiva istanza, nel caso di ulteriore inadempimento. È stata respinta la domanda di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della complessità della vicenda giudiziale e del fatto che gli uffici comunali, seppure tardivamente, avevano iniziato il procedimento di riconoscimento del debito. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando sussistono condizioni ostative, valutate in relazione alla complessità della vicenda e all'attivazione, anche tardiva, degli uffici per adempiere al giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'avvio di un procedimento amministrativo diretto al riconoscimento di un debito fuori bilancio, inclusa la richiesta di accantonamento delle somme, costituisce attività preparatoria e non integra l'adempimento di una sentenza passata in giudicato che imponga il pagamento di una somma.
  • Accertato l'inadempimento di un'amministrazione a un titolo giudiziale definitivo e rispettate le formalità processuali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine assegnato tutti gli atti necessari a dare piena ed integrale esecuzione al giudicato e a soddisfare il credito residuo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando la complessità della vicenda giudiziale e l'attivazione, seppure tardiva, degli uffici amministrativi costituiscano condizioni ostative alla sua irrogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.