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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 437/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 437/2025, divenuta definitiva e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'amministrazione al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 3.912,49, oltre agli accessori dovuti secondo la disciplina del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali prevista dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Risultava inoltre decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute nei termini stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente, e dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza quando il giudicato sia stato notificato e l'amministrazione non abbia provveduto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali

    La sentenza da eseguire applica la regola limitativa del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, determinando gli accessori dovuti sul credito riconosciuto.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza favorevole divenuta definitiva sia stata ritualmente notificata all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l'ordine giudiziale di pagamento delle somme riconosciute.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze, con facoltà di delega e senza compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata.
  • La mancata contestazione dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla prova della definitività e della notificazione del giudicato e al decorso del termine legale per adempiere, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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