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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15618/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra reati pronunziati in due distinte sentenze (n. 1762/2024 e n. 2479/2024). Il ricorrente lamentava: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; motivazione insufficiente e omissione di valutazione degli elementi probatori e degli elementi sintomatici della programmazione unitaria delle condotte (omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, omogeneità delle modalità operative, unicità della causale, identità dei soggetti passivi). Si denunciava altresì l'omessa considerazione delle valutazioni già compiute in sede di cognizione che avevano riconosciuto la continuazione per taluni reati.

La decisione

la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato l'insufficienza e l'errore della motivazione dell'ordinanza impugnata (omessa valutazione di elementi decisivi quali l'identità o la prossimità delle vittime, la contiguità spazio-temporale, le modalità violente e minacciose e il movente familiare; mancata considerazione del precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione), ricordando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può ignorare un precedente riconoscimento della continuazione senza specifiche e significative ragioni. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Locri per un nuovo giudizio in diversa composizione, con omissione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per questioni attinenti al cumulo/continuazione; il giudice dell'esecuzione deve valutare le richieste fondate anche tenendo conto di precedenti riconoscimenti della continuazione e non può prescindere da essi senza motivazione specifica

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    motivazione del motivo di cassazione relativa a vizio di motivazione e omessa valutazione degli elementi probatori; utilizzata per denunciare l'erronea applicazione delle norme e l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 125 cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adempiuto a tale obbligo, omettendo la valutazione di elementi probatori e argomentazioni cruciali

  • art. 81 cod. pen.

    disciplina della continuazione: la Corte richiama i criteri che consentono il riconoscimento di un disegno criminoso unitario (programmazione, contiguità spazio-temporale, identità o omogeneità dei soggetti offesi, modalità, movente) e osserva che tali elementi sono stati adeguatamente allegati e non valutati

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    norma sulla tutela dei dati personali applicata alla omessa pubblicazione delle generalità e dei dati identificativi nelle pronunce diffuse

Massime di principio

  • In sede esecutiva la richiesta di riconoscimento della continuazione va valutata tenendo conto anche di eventuali precedenti riconoscimenti in sede di cognizione: il giudice dell'esecuzione non può ignorare tali valutazioni senza motivare specificamente il perché della diversa valutazione.
  • Per riconoscere la continuazione occorre indagare elementi quali contiguità spazio-temporale, identità o omogeneità delle vittime, analogia delle modalità operative, unicità del movente o collegamento causale tra le condotte; l'omissione di valutare tali elementi può costituire vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
  • Il giudice deve dare una motivazione completa e riferita agli elementi probatori disponibili (anche quelli contenuti nelle sentenze di condanna): semplici affermazioni generiche sulla casualità o diversità delle condotte non sono sufficienti.
  • Se il giudice dell'esecuzione intende discostarsi dalla valutazione compiuta in sede di merito, è tenuto a spiegare in modo specifico e significativo le ragioni di tale discostamento; la mera affermazione di scarsa prevedibilità o di carattere estemporaneo delle condotte non basta.
  • La presenza di reati contro la persona e reati contro il patrimonio, pur se etichettati diversamente, può comunque rientrare in un disegno criminoso unitario se sussistono elementi di programmazione, medesimo movente e contiguità temporale/spaziale.

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