Sentenza n. 856/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 06043/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro un DASPO fuori contesto della durata di sette anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, omessa pronuncia su tre motivi del ricorso introduttivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989 a una condotta di presunto spaccio di stupefacenti non commessa in occasione di manifestazioni sportive, nonché la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza. Ha dedotto il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti in ordine alla propria pericolosità sociale, rilevando che il procedimento penale non era definito, che gli arresti domiciliari erano stati revocati e che, per fatti posti a fondamento di un precedente DASPO, era stato assolto per particolare tenuità del fatto. Ha censurato anche l'indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni sportive interessati dal divieto, in violazione dell'art. 6 del d.l. n. 336/2001, nonché la sproporzione e l'assenza di adeguata motivazione sulla durata settennale della misura e sul principio di gradualità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile l'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989 al cosiddetto DASPO fuori contesto, che può essere adottato anche quando la condotta non sia stata commessa in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché il soggetto sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati indicati dalla disposizione e l'amministrazione formuli un giudizio di pericolosità rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica nei luoghi delle manifestazioni sportive. Nel caso concreto, il precedente penale riferito nel provvedimento e l'esistenza di un analogo precedente divieto di accesso sono stati ritenuti elementi oggettivi e idonei a giustificare la valutazione di potenziale pericolosità e la misura adottata. La Sezione ha quindi ritenuto infondate le censure relative all'applicabilità della misura, ai presupposti e alla motivazione, affermando altresì che le questioni esaminate esaurivano gli aspetti rilevanti della controversia secondo il principio della ragione più liquida e soddisfacevano il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989
coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati indicati dalla disposizione, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La disposizione consente l'adozione del DASPO fuori contesto nei confronti di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per i reati tassativamente indicati, quando sia formulato un giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi destinati alle manifestazioni sportive.
art. 6 del d.l. n. 336/2001, convertito dalla l. n. 377/2001
È stato richiamato dall'appellante in relazione alla specificazione delle manifestazioni sportive e dei luoghi interessati dal divieto; la censura è stata ritenuta infondata nel complessivo giudizio di legittimità del provvedimento.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento e alla valutazione della pericolosità; il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficienti gli elementi posti a fondamento del DASPO.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha ritenuto rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, applicando il principio della ragione più liquida e reputando esaminate tutte le questioni rilevanti per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali rilevanti.
Massime di principio
- Il DASPO fuori contesto può essere adottato anche quando la condotta penalmente rilevante non sia stata commessa in occasione o a causa di una manifestazione sportiva, purché ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989 e l'autorità di pubblica sicurezza formuli un giudizio di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi destinati alle manifestazioni sportive.
- Ai fini dell'adozione del DASPO fuori contesto, la denuncia o la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati tassativamente indicati dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989 non determina automaticamente il divieto, ma può costituirne il presupposto insieme agli ulteriori elementi dai quali l'autorità desuma una potenziale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La valutazione di potenziale pericolosità alla base del DASPO può essere motivata mediante il riferimento congiunto a un precedente penale e all'adozione di un analogo precedente provvedimento interdittivo, quando tali elementi siano oggettivamente idonei a sostenere il giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Il giudice amministrativo può definire la controversia applicando il principio della ragione più liquida quando le questioni esaminate esauriscano gli aspetti rilevanti della causa e consentano di assicurare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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