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Sentenza

Sentenza n. 135/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. n. 1938\2.7 del 17.02.2022 del Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana, di rigetto dell’istanza di proroga del termine per la raccolta delle firme per l’approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto la fusione dei Comuni dell’Isola d’Elba

Giustizia amministrativa202200452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di proroga del termine per la raccolta delle firme a sostegno di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla fusione dei Comuni dell’Isola d’Elba

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il comitato promotore aveva ottenuto la dichiarazione di procedibilità della proposta di legge regionale e aveva ricevuto i moduli vidimati per la raccolta delle firme. Il ricorrente aveva chiesto la proroga del termine fino al 22 settembre 2022, motivandola con la diffusione del contagio da Covid-19 sull’Isola d’Elba. Il diniego regionale è stato impugnato deducendo, anzitutto, il contrasto con il decreto-legge n. 21/2021 e sostenendo che la Regione avrebbe dovuto disporre la proroga; è stato inoltre dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il carattere non provvedimentale della nota impugnata e, successivamente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché era decorso anche il termine entro il quale il ricorrente auspicava la proroga. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 8, comma 7, della legge regionale Toscana n. 51/2010 nel senso che i fogli vidimati non possono essere utilizzati per la presentazione della proposta se sono trascorsi più di 180 giorni dalla vidimazione; nel caso concreto, essendo i moduli stati vidimati il 23 novembre 2021, il termine è scaduto il 23 maggio 2022. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, poiché tale disposizione riguarda espressamente la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare ai sensi della legge n. 352/1970, ossia l’iniziativa legislativa statale, e non l’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali. Il TAR ha aggiunto che, anche ammettendo un’applicazione analogica della disciplina emergenziale, essa avrebbe operato soltanto qualora il termine di validità dei fogli fosse scaduto durante lo stato di emergenza epidemiologica. Poiché lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022, mentre il termine regionale è scaduto il 23 maggio 2022, la condizione non ricorreva. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 7, legge regionale Toscana n. 51/2010

    La proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni.

    La disposizione fissa il termine ultimo di 180 giorni dalla vidimazione dei moduli entro il quale la proposta di legge regionale, corredata dalle firme, deve essere presentata.

  • art. 1, comma 17-bis, decreto-legge n. 183/2020, convertito

    Per la presentazione di progetti di legge d’iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

    La disciplina emergenziale riguarda la procedura statale di iniziativa popolare regolata dalla legge n. 352/1970 e non si applica, in assenza di specifiche disposizioni, alle proposte di legge regionale; comunque, anche in via analogica, presuppone che il termine scada durante lo stato di emergenza.

  • art. 49, comma 3, legge n. 352/1970

    La norma è richiamata quale disciplina statale del termine temporale di validità dei fogli recanti le firme per i progetti di legge di iniziativa popolare.

  • decreto-legge n. 24/2022, convertito

    È richiamato per individuare nel 31 marzo 2022 la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Massime di principio

  • Il termine previsto dalla disciplina regionale per la validità dei fogli vidimati ai fini della raccolta delle firme per una proposta di legge regionale di iniziativa popolare deve essere rispettato in assenza di una specifica norma regionale o statale che ne disponga la proroga.
  • Una disposizione emergenziale statale riferita espressamente ai progetti di legge di iniziativa popolare disciplinati dalla legge n. 352/1970 non è applicabile alle procedure di iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali in mancanza di una specifica previsione estensiva.
  • Anche qualora una disciplina emergenziale statale sui termini di validità dei fogli recanti le firme fosse applicata analogicamente a una procedura regionale, la proroga opera soltanto se il termine di validità scade durante il periodo dello stato di emergenza previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieReferendum e strumenti di partecipazioneDecisione e riti speciali
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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