Cassazione Penale, Ordinanza n. 08061/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Parma in relazione a delitti in materia di stupefacenti. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato che la rinuncia, pervenuta prima della decisione, imponeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata dal procuratore speciale prima della decisione, determina la declaratoria di inammissibilità del gravame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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