Cassazione Penale, Sentenza n. 22824/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Settima sezione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per il reato di pascolo abusivo. Sosteneva che il fatto rientrava nella competenza esclusiva del giudice di pace (art. 636 c.p., commi 1-3) e fosse punibile soltanto con multa, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 274/2000; perciò la corte avrebbe errato nel ritenere che la pena inflitta fosse di competenza del tribunale. Chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza e misure alternative (affidamento in prova) in relazione all'ordine di esecuzione emesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente non configuri un "errore di fatto" ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma una valutazione giuridica/di diritto che non è rimediabile con il mezzo invocato. Perciò il rimedio era improcedibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata però esclusa la condanna alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 16 aprile 2024.
Norme richiamate
art. 636 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di pascolo abusivo; il ricorrente invocava tale norma per sostenere la competenza del giudice di pace e la limitazione delle pene applicabili.
art. 52 d.lgs. 274/2000
Secondo il ricorrente limita le pene per il pascolo abusivo a multa, permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità, elemento centrale per la tesi sulla competenza del giudice di pace.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il rimedio per l'errore di fatto in Cassazione; la Corte ha richiamato tale articolo precisando che il rimedio riguarda esclusivamente errori percettivi o di svista nella lettura degli atti e non vizi di diritto o di valutazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Citata per affermare che non si può condannare alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente nella determinazione della causa.
Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002 (Basile)
Definisce l'errore di fatto come errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti, che abbia influito sulla decisione; criterio usato dalla Corte per delimitare l'applicabilità dell'art. 625-bis.
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Precisa che se la causa dell'errore ha contenuto valutativo la fattispecie è un errore di giudizio e non un errore di fatto, quindi esclusa dalla possibilità di rimedio prevista dall'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è riservato agli "errori di fatto" intesi come svista o equivocata percezione degli atti, non alle diverse interpretazioni giuridiche o valutazioni soggettive.
- Le contestazioni sulla competenza (es. giudice di pace vs tribunale) sono, di regola, questioni di diritto/qualificazione non traducibili in errore di fatto; devono essere proposte con i mezzi ordinari di impugnazione e secondo i rimedi processuali appropriati.
- Quando si impugna per presunta errata qualificazione della pena o della competenza è importante inquadrare il motivo come vizio di diritto e non come errore percettivo, altrimenti il ricorso sarà probabilmente inammissibile se notificato come rimedio per errore di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; la condanna alla Cassa delle ammende è esclusa se non sussiste colpa del ricorrente nella determinazione della causa dell'inammissibilità (Corte cost. n.186/2000).
- Per ottenere provvedimenti cautelari (sospensione dell'esecutività, affidamento in prova) è necessario che il ricorso abbia prospettiva di ammissibilità o seguire le specifiche procedure previste per tali misure; un ricorso manifestamente infondato difficilmente consentirà tali misure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22591/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22595/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22597/2024 del 05/06/2024
- Sentenza penale · 5 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →