Cassazione Penale, Sentenza n. 646/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza del 23/11/2021 della Corte di Appello di L'Aquila sostenendo la "violazione di legge con riferimento alla rideterminazione della pena inflitta": in particolare, la Corte di appello, nel ricalcolare la pena per il reato di ricettazione (dopo aver riconosciuto le attenuanti), non ha applicato la riduzione ulteriore di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per i processi celebrati con il rito abbreviato, pur essendo il processo nel caso concreto instaurato con tale rito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), applicando direttamente la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2. Partendo dalla pena determinata dal giudice di merito (mesi otto di reclusione ed Euro 180,00 di multa), la Corte di Cassazione ha operato la riduzione di un terzo, rideterminando la pena finale in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 120,00 di multa.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La norma prevede l'ulteriore riduzione di un terzo della pena quando il processo è celebrato con il rito abbreviato. La Corte ha ritenuto che tale riduzione sia applicabile dopo le operazioni di quantificazione della pena svolte dal giudice di merito e debba essere esclusa solo se il giudice ha motivato diversamente; qui era stata omessa e la Cassazione l'ha applicata d'ufficio.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
La norma consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di provvedere direttamente quando, alla stregua degli atti, è possibile trarre tutti gli elementi necessari per decidere. Nel caso, i calcoli e le statuizioni del giudice di merito erano chiari e la Corte ha potuto applicare la riduzione di un terzo senza rinviare il procedimento.
Massime di principio
- Se il processo è celebrato con il rito abbreviato, l'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è generalmente obbligatoria dopo la determinazione della pena base e delle attenuanti, salvo motivazione contraria espressa dal giudice.
- Se in grado di merito la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2 non è stata applicata per errore o omissione e gli elementi decisionali sono chiari negli atti, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena applicando la riduzione (art. 620, comma 1, lett. I)).
- Nelle impugnazioni che censurano la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato è utile per la difesa evidenziare esplicitamente il titolo (rito abbreviato) e i calcoli della pena affinché la Corte possa agevolmente verificare e, se necessario, correggere senza rinvio.
- La riduzione di un terzo si applica sulla pena già risultante dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti o aggravanti: prima vanno determinate la pena base e le attenuanti, poi si opera la riduzione specifica prevista per il rito.
- L'annullamento senza rinvio è ammesso solo quando la correzione richiesta non richiede ulteriori accertamenti di fatto o nuove valutazioni di merito; in caso contrario la Cassazione dovrà rinviare il procedimento al giudice di merito.
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